Art. 13 Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona, finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Note all'art. 13: Per il testo dell' articolo 517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art. 12. Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice penale: "Art. 36. Pubblicazione della sentenza penale di condanna. La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00000621 & . La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni. La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00004257+o+05AC00004234+o+05AC00004038+o+05AC000039 15+o+05AC00003884+o+05AC00003857+o+05AC00003854+o+05AC00003 832+o+05AC00003546 & . In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.".