Art. 13 
 
 
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di
indicazioni geografiche  o  denominazioni  di  origine  dei  prodotti
                           agroalimentari 
 
  1. La condanna per il delitto di cui  all'articolo  517-quater  del
codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche  o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli  di
oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza  a  spese  del
condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai  sensi
dell'articolo 36 del codice penale. 
  2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il  divieto
per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta,  comunicazione
commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta  persona,
finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per il  testo  dell'  articolo  517-quater  del  codice
          penale, si veda nelle note all'art. 12. 
              Si riporta il testo dell'articolo 36 del codice penale: 
                "Art. 36.  Pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna. 
                La  sentenza  di  condanna  alla  pena  di  morte   o
          all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel  comune
          ove e' stata pronunciata,  in  quello  ove  il  delitto  fu
          commesso, e in quello  ove  il  condannato  aveva  l'ultima
          residenza
          http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5        &
          NOTXT=1 & KEY=05AC00000621 & . 
                La sentenza di condanna  e'  inoltre  pubblicata  nel
          sito internet del  Ministero  della  giustizia.  La  durata
          della pubblicazione nel sito e' stabilita  dal  giudice  in
          misura non superiore  a  trenta  giorni.  In  mancanza,  la
          durata e' di quindici giorni. 
              La pubblicazione e' fatta per estratto,  salvo  che  il
          giudice disponga  la  pubblicazione  per  intero;  essa  e'
          eseguita d'ufficio e a spese del condannato. 
              La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
          di       condanna       deve       essere        pubblicata
          http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5        &
          NOTXT=1                                                   &
          KEY=05AC00004257+o+05AC00004234+o+05AC00004038+o+05AC000039
          15+o+05AC00003884+o+05AC00003857+o+05AC00003854+o+05AC00003
          832+o+05AC00003546 & . In tali  casi  la  pubblicazione  ha
          luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti.".