Art. 13 
 
                 Autorizzazione all'intermediazione 
 
  1.   La   domanda   per   il    rilascio    di    un'autorizzazione
all'intermediazione deve indicare: 
  a) Paese di destinazione; 
  b) Paese di spedizione; 
  c) identificazione  del  destinatario  e  del  mittente  (autorita'
governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); 
  d) estremi di iscrizione nel registro; 
  e) tipo dei materiali di cui all'articolo  2  della  legge  e  voce
doganale corrispondente; 
  f) classifica di segretezza del materiale; 
  g) modalita' di regolamento finanziario; 
  h) certificato di importazione o certificato di uso finale  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge; 
  i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; 
  l) ammontare dei compensi di intermediazione; 
  m) valore del contratto; 
  n) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura; 
  o)  licenza  di  esportazione  dal  Paese  di   spedizione   ovvero
documentazione equipollente; 
  p) estremi dell'autorizzazione a trattare  di  cui  all'articolo  9
della legge. 
  3.    La    domanda    per    il    rilascio    dell'autorizzazione
all'intermediazione e' presentata all'Autorita' nazionale  -  UAMA  e
inviata per conoscenza  al  Ministero  della  difesa  -  Segretariato
generale della difesa,  II  Reparto.  L'Autorita'  nazionale  -  UAMA
provvede  entro  il  termine  di   sessanta   giorni   a   rilasciare
l'autorizzazione  richiesta  o  a   comunicare,   con   provvedimento
motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di
richiesta  di  documentazione  o   notizie   integrative   da   parte
dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 9  luglio  1990,
          n. 185, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8. 
              - Il testo dell'art. 9 della citata legge  n.  185  del
          1990 e' il seguente: 
              «Art. 9 (Disciplina delle trattative  contrattuali).  -
          1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
          comunicare al Ministro degli affari esteri  e  al  Ministro
          della  difesa  l'inizio  di  trattative  contrattuali   per
          l'esportazione,      l'importazione,      il      transito,
          l'intermediazione  di  materiale  d'armamento,  nonche'  le
          operazioni di cui all'art. 2, comma 5. 
              2. Entro  sessanta  giorni  il  Ministro  degli  affari
          esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
          la prosecuzione della trattativa. 
              3. Il Ministro  puo'  disporre  altresi'  condizioni  o
          limitazioni  alle  attivita'  medesime,  tenuto  conto  dei
          principi della presente legge  e  degli  indirizzi  di  cui
          all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 
              4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
          operazioni di cui al comma 1 da e verso  Paesi  NATO  e  UE
          ovvero delle  operazioni  contemplate  da  apposite  intese
          intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
          difesa che,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione,  ha  facolta'  di  disporre   condizioni   o
          limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 
              5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro  della
          difesa importazioni ed esportazioni: 
              a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione
          e  riparazione  di  materiali  gia'  oggetto  di  contratti
          autorizzati, ma nei quali tali  specifiche  previsioni  non
          erano contenute o siano scadute; 
              b) di  materiali  gia'  regolarmente  esportati  e  che
          debbano essere reimportati o  riesportati  temporaneamente,
          anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; 
              c)  di  materiali  importati,  ed  eventualmente  anche
          esportati, e che debbano essere restituiti  ai  costruttori
          per difetti, inidoneita' e simili; 
              d)   di   attrezzature   da   inviare   in   temporanea
          esportazione o  importazione  per  installazione,  messa  a
          punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati  alla
          importazione  od  esportazione,  ma  senza  che  gli   atti
          relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; 
              e) di materiali di  armamento  a  fini  di  esibizioni,
          mostre e dimostrazioni tecniche;  dei  relativi  manuali  e
          descrizioni tecniche e di ogni  altro  ausilio  predisposto
          per la  presentazione  dei  materiali  stessi,  nonche'  di
          campionature per la partecipazione a gare, appalti e  prove
          di valutazione. 
              6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
          attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
          Comitato di cui all'art. 7. 
              7. L'eventuale rifiuto di una  autorizzazione,  nonche'
          eventuali  condizioni  e   limitazioni,   dovranno   essere
          motivati e comunicati all'impresa interessata. 
              7-bis.  Sono  escluse  dalla  disciplina  del  presente
          articolo le  operazioni  svolte  nel  quadro  di  programmi
          congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».