Art. 13 Autorizzazione all'intermediazione 1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione all'intermediazione deve indicare: a) Paese di destinazione; b) Paese di spedizione; c) identificazione del destinatario e del mittente (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); d) estremi di iscrizione nel registro; e) tipo dei materiali di cui all'articolo 2 della legge e voce doganale corrispondente; f) classifica di segretezza del materiale; g) modalita' di regolamento finanziario; h) certificato di importazione o certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge; i) estremi e tipologia dell'impegno contrattuale; l) ammontare dei compensi di intermediazione; m) valore del contratto; n) quantita' dei materiali con relativa unita' di misura; o) licenza di esportazione dal Paese di spedizione ovvero documentazione equipollente; p) estremi dell'autorizzazione a trattare di cui all'articolo 9 della legge. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'intermediazione e' presentata all'Autorita' nazionale - UAMA e inviata per conoscenza al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa, II Reparto. L'Autorita' nazionale - UAMA provvede entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'Autorita' nazionale - UAMA sino all'acquisizione della stessa.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del 1990 e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'art. 2, comma 5. 2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. 3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'art. 7. 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».