Art. 13 
 
 
              Disposizioni particolari per i dirigenti 
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta
collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari
responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di
dirigenza. 
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti
in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato
per l'assolvimento dell'incarico. 
  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro
il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita'
politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi
delle persone fisiche previste dalla legge. 
  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi,
i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il
dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio
siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in
nessun caso, per esigenze personali. 
  5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili,
il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto,
favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle
informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di
eta' e di condizioni personali. 
  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di
un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle
capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a
sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in
base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri
di rotazione. 
  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla
struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le
indicazioni ed i tempi prescritti. 
  8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude,
se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove
richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare
tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta
ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia
indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001. 
  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che
notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione,
all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai
          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'art. 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale
          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali
          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico
          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti
          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai
          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive
          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato
          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e
          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento
          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste  dal  comma  6.  4-bis.  I
          criteri  di  conferimento  degli  incarichi   di   funzione
          dirigenziale di livello generale, conferiti  ai  sensi  del
          comma  4  del  presente  articolo,  tengono   conto   delle
          condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione  organica  di
          quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a  dirigenti
          non appartenenti ai ruoli  di  cui  al  medesimo  art.  23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,   ovvero   di   organi   costituzionali,   previo
          collocamento fuori ruolo, comando o  analogo  provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma  1,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  110  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere che la copertura dei posti  di  responsabili  dei
          servizi o degli uffici, di  qualifiche  dirigenziali  o  di
          alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a
          tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente  e
          con  deliberazione  motivata,  di  diritto  privato,  fermi
          restando  i  requisiti   richiesti   dalla   qualifica   da
          ricoprire. 
              2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi, negli  enti  in  cui  e'  prevista  la  dirigenza,
          stabilisce i limiti, i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          possono essere  stipulati,  al  di  fuori  della  dotazione
          organica, contratti a tempo determinato per i  dirigenti  e
          le  alte  specializzazioni,  fermi  restando  i   requisiti
          richiesti per la qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti
          sono stipulati in misura complessivamente non superiore  al
          5 per cento  del  totale  della  dotazione  organica  della
          dirigenza e dell'area direttiva e comunque per  almeno  una
          unita'. Negli altri enti, il  regolamento  sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le modalita' con cui possono essere stipulati, al di  fuori
          della   dotazione   organica,   solo    in    assenza    di
          professionalita' analoghe presenti  all'interno  dell'ente,
          contratti  a   tempo   determinato   di   dirigenti,   alte
          specializzazioni o funzionari  dell'area  direttiva,  fermi
          restando  i  requisiti  richiesti  per  la   qualifica   da
          ricoprire.  Tali  contratti  sono   stipulati   in   misura
          complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento   della
          dotazione  organica  dell'ente  arrotondando  il   prodotto
          all'unita' superiore, o ad una unita' negli  enti  con  una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'. 
              3. I contratti di cui ai precedenti commi  non  possono
          avere durata superiore al mandato elettivo  del  sindaco  o
          del presidente della provincia in  carica.  Il  trattamento
          economico,  equivalente  a  quello  previsto  dai   vigenti
          contratti  collettivi  nazionali  e   decentrati   per   il
          personale degli enti locali,  puo'  essere  integrato,  con
          provvedimento motivato della giunta, da una  indennita'  ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale e culturale, anche  in  considerazione  della
          temporaneita' del rapporto e delle  condizioni  di  mercato
          relative  alle  specifiche  competenze  professionali.   Il
          trattamento economico e l'eventuale indennita' ad  personam
          sono definiti  in  stretta  correlazione  con  il  bilancio
          dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e  del
          personale. 
              4. Il contratto  a  tempo  determinato  e'  risolto  di
          diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il  dissesto
          o  venga  a  trovarsi  nelle   situazioni   strutturalmente
          deficitarie. 
              5.  Il  rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una
          pubblica amministrazione e' risolto di diritto con  effetto
          dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
          locale  ai  sensi  del  comma   2.   L'amministrazione   di
          provenienza  dispone,  subordinatamente  alla  vacanza  del
          posto in organico  o  dalla  data  in  cui  la  vacanza  si
          verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo  stesso
          ne faccia richiesta  entro  i  30  giorni  successivi  alla
          cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  determinato  o
          alla data di disponibilita' del posto in organico. 
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,  il  regolamento  puo'  prevedere   collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  54-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  54-bis  (Tutela  del  dipendente  pubblico   che
          segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a
          titolo di calunnia o diffamazione,  ovvero  per  lo  stesso
          titolo ai  sensi  dell'art.  2043  del  codice  civile,  il
          pubblico dipendente che denuncia all'autorita'  giudiziaria
          o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio
          superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto  a
          conoscenza in ragione del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'
          essere sanzionato, licenziato o sottoposto  ad  una  misura
          discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti  sulle
          condizioni di lavoro per motivi  collegati  direttamente  o
          indirettamente alla denuncia. 
              2.   Nell'ambito   del    procedimento    disciplinare,
          l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata,  senza
          il suo consenso, sempre che la contestazione  dell'addebito
          disciplinare  sia  fondata  su  accertamenti   distinti   e
          ulteriori   rispetto   alla   segnalazione.   Qualora    la
          contestazione sia fondata,  in  tutto  o  in  parte,  sulla
          segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove  la  sua
          conoscenza sia assolutamente indispensabile per  la  difesa
          dell'incolpato. 
              3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al
          Dipartimento della funzione pubblica, per  i  provvedimenti
          di  competenza,  dall'interessato  o  dalle  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
          nella quale le stesse sono state poste in essere. 
              4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto  dagli
          articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.».