Art. 13 
 
Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva
  2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
  2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a  fini  scientifici,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri
direttivi specifici: 
  a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi; 
  b) vietare l'utilizzo di  primati,  cani,  gatti  ed  esemplari  di
specie in via d'estinzione a meno  che  non  si  tratti  di  ricerche
finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte,  condotte
in  conformita'  ai  principi  della  direttiva  2010/63/UE,   previa
autorizzazione del  Ministero  della  salute,  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita'; 
  c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia' stato utilizzato in  una  procedura,  fino  a
quelle in cui l'effettiva gravita'  delle  procedure  precedenti  era
classificata come «moderata»  e  quella  successiva  appartenga  allo
stesso livello di dolore o  sia  classificata  come  «lieve»  o  «non
risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; 
  d) vietare  gli  esperimenti  e  le  procedure  che  non  prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici; 
  e) stabilire che la generazione di ceppi di  animali  geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra  danno
e beneficio, dell'effettiva  necessita'  della  manipolazione  e  del
possibile impatto che potrebbe avere  sul  benessere  degli  animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana  e  animale  e  per
l'ambiente; 
  f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti  bellici,  per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti
sperimentali  e  di  esercitazioni  didattiche  ad  eccezione   della
formazione  universitaria  in  medicina   veterinaria   e   dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari; 
  g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti  e
primati non umani destinati alla sperimentazione; 
  h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo
IX-bis del libro II del codice penale; 
  i) sviluppare approcci  alternativi  idonei  a  fornire  lo  stesso
livello o un livello superiore  di  informazioni  rispetto  a  quello
ottenuto nelle procedure che usano  animali,  ma  che  non  prevedono
l'uso  di  animali  o  utilizzano  un  numero  minore  di  animali  o
comportano  procedure  meno  dolorose,  nel  limite   delle   risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione  del  criterio  di  cui  alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio; 
  l) destinare annualmente una quota nell'ambito di  fondi  nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni  gia'  assunti  a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti  autorizzati,  nonche'  adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca
in  questo  settore  con  l'obbligo  per  l'autorita'  competente  di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il  recepimento  dei
metodi alternativi e sostitutivi. 
  2. Nell'applicazione dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al
comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che  derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. 
  3. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 agosto 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri      
 
                    Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri