Art. 13 
 
            (Integrazione delle anagrafi degli studenti) 
 
  1. Al fine di  realizzare  la  piena  e  immediata  operativita'  e
l'integrazione  delle  anagrafi  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico  2013/2014
le anagrafi regionali degli studenti  e  l'anagrafe  nazionale  degli
studenti sono integrate nel sistema nazionale  delle  anagrafi  degli
studenti. 
  2. Le modalita' di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1  e
di accesso alle stesse  sono  definite,  prevedendo  la  funzione  di
coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art.  3  comma  4,  del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  sentito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Dal presente articolo non  possono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.