Articolo 13 Adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti 1. E' consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino documentatamente carenti sotto questo profilo, anche mediante limitati incrementi volumetrici, pari al 10% dell'esistente, comunque non superiori a mq. 10 lordi, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei requisiti qualitativi, nonche' dell'uso dei materiali e delle tinteggiature fissati dal presente Regolamento. 2. L'adeguamento previsto dal Piano, a mezzo di incrementi volumetrici, e' ammesso: a) in assenza di servizi igienico-sanitari, oppure per la dimostrata impossibilita' di adeguare quelli esistenti; b) per adeguare alle normative di legge le altezze interne dei locali ad uso residenziale con altezza utile inferiore a 2,40 m. fermo restando, in ogni caso, che gli interventi da realizzarsi all'interno dell'organismo architettonico e quelli che comportano un incremento volumetrico vanno realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'edificio esistente; 3. L'adeguamento igienico-sanitario e quello tecnologico e' attuabile con le seguenti modalita': a) l'intervento edilizio, non deve comportare un aumento dell'altezza, ne' alterare il profilo dell'edificio principale preesistente, cui l'intervento ne' annesso; b) il volume di nuova costruzione deve addossarsi sul lato piu' defilato dell'edificio esistente, in modo da limitare, il piu' possibile, la percezione visiva dai percorsi pubblici; c) qualora nell'edificio siano gia' presenti corpi aggiunti addossati ai muri perimetrali, il nuovo volume, compatibilmente con le esigenze distributive interne, deve comporsi in modo tale da consentire una riqualificazione figurativa del manufatto preesistente; d) l'impianto planimetrico del nuovo volume deve essere, di norma, quadrangolare.