(( Art. 13-bis Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione». 2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) i velocipedi». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»: «2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.». Si trascrive il comma 2 dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 285/1992: «2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.». Il comma 2 dell'articolo 85 del medesimo decreto legislativo n. 285/1992 prescrive: «2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale».