Art. 13 
 
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
  sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e  per
  il recupero di rifiuti anche  radioattivi.  Norme  urgenti  per  la
  gestione  dei  rifiuti  militari  e  per  la  bonifica  delle  aree
  demaniali destinate ad uso  esclusivo  delle  forze  armate.  Norme
  urgenti per gli scarichi in mare )) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, (( sono inseriti i seguenti: )) 
    «Art. 242-bis. - (Procedura semplificata  per  le  operazioni  di
bonifica ). - 1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie
spese,  interventi  di  bonifica  del  suolo  con   riduzione   della
contaminazione  ad  un  livello  uguale  o  inferiore  ai  valori  di
concentrazione   soglia   di    contaminazione,    puo'    presentare
all'amministrazione di cui agli articoli  242  o  252  uno  specifico
progetto completo degli interventi programmati sulla  base  dei  dati
dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui  agli  articoli  242  o  252  e  ((   all'ARPA   territorialmente
competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, ))  salva  eventuale
proroga non  superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale  termine,  salvo
motivata sospensione, deve essere avviato il  procedimento  ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  (( 2-bis. Nella selezione della strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati. )) 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  (( 4. La validazione dei risultati del piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. )) 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152. 
  (( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola:   «Stagno»   e'   sostituita   dalle   seguenti:    «Composti
organo-stannici». 
  3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4». 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo  il  comma  8-ter  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere  considerati   rifiuti,   sono   sottoposte   alle   procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del  presente  decreto  e
dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati  tutti  i
requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive  e  oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto alle  norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione ». 
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«L'adesione ai sistemi collettivi e'  libera  e  parimenti  non  puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un  consorzio  per
l'adesione  ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio  di  libera
concorrenza»; 
  b) al comma 4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la  gestione  dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ciascun  sistema  collettivo   deve,   prima   dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi  esistenti,
dimostrare  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  una  capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»; 
  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Lo statuto-tipo assicura che  i  sistemi  collettivi  siano
dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio  sindacale,
l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al  fine  di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»; 
  e) al comma 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato  di  vigilanza  e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e
contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e  del  mare  e  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma»; 
  f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per cento, in almeno un raggruppamento. 
  10-ter. I sistemi collettivi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione si adeguano alla  disposizione  di
cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare  successivo
a quello dell'approvazione dello  statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
collettivo scenda, per la prima  volta  dopo  la  costituzione  dello
stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le attivita' di gestione dei  RAEE  fino  al  31  dicembre  dell'anno
solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione  di  cui
al precedente periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,
da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di  mercato  di
cui al comma 10-bis,  sono  valutati  dal  Comitato  di  vigilanza  e
controllo in conformita' all'articolo 35». 
  4-ter. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   attesa
dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  le  opere  che  riguardano
recuperi ambientali, rilevati e  sottofondi  stradali,  ferroviari  e
aeroportuali,  nonche'  piazzali,  e'  consentito  l'utilizzo   delle
materie prime secondarie, di cui  al  punto  7.1.4  dell'allegato  1,
suballegato 1, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  successive  modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti,  acquisite  o  da  acquisire  da
impianti autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
      b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
    
        «Art.  241-bis.  -   (Aree   Militari)   ((   «1.   Ai   fini
dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica, e dell'istruttoria dei  relativi  progetti,  da  realizzare
nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze  armate
per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si  applicano  le
concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella  1,
colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,  del
presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e delle attivita'  effettivamente  condotte  all'interno  delle  aree
militari»; )) 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  1
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
  (( b-bis) all'allegato D alla parte  IV  e'  premessa  la  seguente
disposizione: 
  «Classificazione dei rifiuti: 
  1. La classificazione dei  rifiuti  e'  effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice   CER,   applicando   le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 
  2.  Se  un  rifiuto  e'  classificato  con  codice  CER  pericoloso
"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite  da  H1  ad  H15,  possedute  dal
rifiuto, devono essere determinate al  fine  di  procedere  alla  sua
gestione. 
  3. Se un rifiuto e' classificato  con  codice  CER  non  pericoloso
"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione. 
  4. Se un rifiuto e' classificato  con  codici  CER  speculari,  uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire  se  il  rifiuto  e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le  proprieta'
di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti: 
  a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 
  la scheda informativa del produttore; 
  la conoscenza del processo chimico; 
  il campionamento e l'analisi del rifiuto; 
  b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: 
  la normativa europea  sulla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei
preparati pericolosi; 
  le fonti informative europee ed internazionali; 
  la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; 
  c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche  di  pericolo  mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite soglia per le frasi  di  rischio  specifiche  dei  componenti,
ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare  se  il  rifiuto  ha
determinate proprieta' di pericolo. 
  5. Se i componenti  di  un  rifiuto  sono  rilevati  dalle  analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i  composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i  composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 
  6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono  note  o  non
sono determinate con le modalita'  stabilite  nei  commi  precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso. 
  7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione». 
  5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del  comma  5  si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; )) 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
    «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  l-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive  e
i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite  stabiliti
dalle  Best  Available  Technologies  Conclusion  e  le   prestazioni
ambientali fissate dai  documenti  BREF  dell'Unione  europea  per  i
singoli settori di attivita'.». )) 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  necessari   ai   fini
dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta la tabella 1 dell'allegato  5  al  titolo  V
          della parte quarta del citato decreto  legislativo  n.  152
          del 2006, come modificata dalla presente legge: 
              "Allegati al Titolo V della parte Quarta 
              Allegato 5 - Concentrazione  soglia  di  contaminazione
          nel suolo, nel sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee  in
          relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti 
              In vigore dal 11 aprile 2014 
              Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione  nel
          suolo   e   nel   sottoscuolo   riferiti   alla   specifica
          destinazione d'uso dei siti da bonificare 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              (1) In Tabella sono  selezionate,  per  ogni  categoria
          chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate  nei  siti
          contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in
          Tabella i valori di concentrazione limite accettabili  sono
          ricavati  adottando  quelli  indicati   per   la   sostanza
          tossicologicamente piu' affine. 
              (*)  Corrisponde  al  limite  di  rilevabilita'   della
          tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R.  -
          Trasformata di Fourier)". 
              Si riporta il testo dell'art. 242  del  citato  decreto
          legislativo  n.  152  del  2006  ,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "ART. 242 (Procedure operative ed amministrative) 
              In vigore dal 7 aprile 2012 
              1. Al verificarsi di un evento che  sia  potenzialmente
          in  grado  di  contaminare   il   sito,   il   responsabile
          dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore  le
          misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne  da'   immediata
          comunicazione ai sensi e con le modalita' di  cui  all'art.
          304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto  di
          individuazione  di  contaminazioni  storiche  che   possano
          ancora comportare rischi di aggravamento  della  situazione
          di contaminazione. 
              2.  Il  responsabile  dell'inquinamento,   attuate   le
          necessarie  misure  di  prevenzione,  svolge,  nelle   zone
          interessate dalla contaminazione,  un'indagine  preliminare
          sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti  che
          il livello delle concentrazioni  soglia  di  contaminazione
          (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino  della
          zona   contaminata,   dandone   notizia,    con    apposita
          autocertificazione, al comune ed alla provincia  competenti
          per territorio entro quarantotto ore  dalla  comunicazione.
          L'autocertificazione conclude il procedimento  di  notifica
          di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
          verifica e di controllo da parte dell'autorita'  competente
          da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso  in
          cui l'inquinamento non  sia  riconducibile  ad  un  singolo
          evento, i parametri da valutare devono essere  individuati,
          caso per caso, sulla base della storia  del  sito  e  delle
          attivita' ivi svolte nel tempo. 
              3. Qualora l'indagine preliminare di  cui  al  comma  2
          accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un  solo
          parametro,  il  responsabile   dell'inquinamento   ne   da'
          immediata notizia al comune ed alle province competenti per
          territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
          di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
          trenta  giorni,  presenta  alle  predette  amministrazioni,
          nonche' alla regione territorialmente competente  il  piano
          di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2
          alla parte quarta del  presente  decreto.  Entro  i  trenta
          giorni successivi la regione, convocata  la  conferenza  di
          servizi,  autorizza  il  piano  di  caratterizzazione   con
          eventuali   prescrizioni   integrative.    L'autorizzazione
          regionale costituisce assenso per tutte le  opere  connesse
          alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
          autorizzazione, concessione, concerto, intesa,  nulla  osta
          da parte della pubblica amministrazione. 
              4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
          al sito e' applicata la procedura di  analisi  del  rischio
          sito specifica per la determinazione  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
          procedura di analisi di rischio sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e della salute entro il  30  giugno  2008.  Nelle
          more dell'emanazione del predetto decreto,  i  criteri  per
          l'applicazione della procedura di analisi di  rischio  sono
          riportati nell'Allegato 1 alla parte  quarta  del  presente
          decreto. Entro sei  mesi  dall'approvazione  del  piano  di
          caratterizzazione, il soggetto responsabile  presenta  alla
          regione i risultati dell'analisi di rischio. La  conferenza
          di   servizi   convocata   dalla   regione,    a    seguito
          dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il  soggetto
          responsabile, cui e' dato  un  preavviso  di  almeno  venti
          giorni, approva il documento di analisi di rischio entro  i
          sessanta  giorni  dalla  ricezione   dello   stesso.   Tale
          documento e' inviato  ai  componenti  della  conferenza  di
          servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
          conferenza e,  in  caso  di  decisione  a  maggioranza,  la
          delibera di adozione fornisce  una  adeguata  ed  analitica
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              5. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' inferiore alle  concentrazioni  soglia
          di rischio, la conferenza dei servizi,  con  l'approvazione
          del documento dell'analisi del rischio,  dichiara  concluso
          positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
          servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma  di
          monitoraggio  sul  sito  circa  la  stabilizzazione   della
          situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
          di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
          fine,  il  soggetto  responsabile,  entro  sessanta  giorni
          dall'approvazione di cui sopra,  invia  alla  provincia  ed
          alla  regione  competenti  per  territorio  un   piano   di
          monitoraggio nel quale sono individuati: 
              a) i parametri da sottoporre a controllo; 
              b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
              6. La regione, sentita la provincia, approva  il  piano
          di monitoraggio entro trenta giorni dal  ricevimento  dello
          stesso. L'anzidetto termine puo' essere  sospeso  una  sola
          volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
          di  richiedere,  mediante  atto   adeguatamente   motivato,
          integrazioni documentali o  approfondimenti  del  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questo
          caso il termine per l'approvazione decorre dalla  ricezione
          del  progetto  integrato.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          monitoraggio il soggetto responsabile ne da'  comunicazione
          alla regione ed  alla  provincia,  inviando  una  relazione
          tecnica riassuntiva degli esiti  del  monitoraggio  svolto.
          Nel caso in cui le attivita' di  monitoraggio  rilevino  il
          superamento di una o piu' delle  concentrazioni  soglia  di
          rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'   avviare   la
          procedura di bonifica di cui al comma 7. 
              7. Qualora gli esiti della  procedura  dell'analisi  di
          rischio dimostrino che la concentrazione  dei  contaminanti
          presenti nel sito e' superiore ai valori di  concentrazione
          soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
          alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
          documento di analisi  di  rischio,  il  progetto  operativo
          degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
          operativa o permanente, e,  ove  necessario,  le  ulteriori
          misure di riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine
          di minimizzare e ricondurre ad  accettabilita'  il  rischio
          derivante dallo stato di contaminazione presente nel  sito.
          Nel caso di interventi di bonifica o di messa in  sicurezza
          di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari
          complessita' a causa  della  natura  della  contaminazione,
          degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie
          o dell'estensione dell'area  interessata  dagli  interventi
          medesimi, il  progetto  puo'  essere  articolato  per  fasi
          progettuali  distinte  al  fine  di  rendere  possibile  la
          realizzazione degli interventi per singole aree o per  fasi
          temporali   successive.   Nell'ambito    dell'articolazione
          temporale potra' essere valutata l'adozione  di  tecnologie
          innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a  costi
          sopportabili, resesi disponibili a seguito  dello  sviluppo
          tecnico-scientifico del settore. La regione,  acquisito  il
          parere del comune e della  provincia  interessati  mediante
          apposita  conferenza  di  servizi  e  sentito  il  soggetto
          responsabile,   approva   il   progetto,   con    eventuali
          prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal  suo
          ricevimento. Tale termine  puo'  essere  sospeso  una  sola
          volta,  qualora  la  regione  ravvisi  la   necessita'   di
          richiedere,   mediante   atto    adeguatamente    motivato,
          integrazioni documentali  o  approfondimenti  al  progetto,
          assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
          ipotesi il termine per l'approvazione del progetto  decorre
          dalla presentazione del progetto integrato.  Ai  soli  fini
          della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle
          attrezzature   necessarie   all'attuazione   del   progetto
          operativo  e   per   il   tempo   strettamente   necessario
          all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di  cui
          al presente  comma  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione  vigente  compresi,  in  particolare,   quelli
          relativi  alla  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
          necessaria, alla gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
          all'interno  dell'area  oggetto  dell'intervento  ed   allo
          scarico delle acque emunte  dalle  falde.  L'autorizzazione
          costituisce,  altresi',  variante  urbanistica  e  comporta
          dichiarazione  di  pubblica   utilita',   di   urgenza   ed
          indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  provvedimento   di
          approvazione del progetto sono stabiliti anche i  tempi  di
          esecuzione, indicando altresi'  le  eventuali  prescrizioni
          necessarie  per  l'esecuzione  dei  lavori  ed  e'  fissata
          l'entita'  delle  garanzie  finanziarie,  in   misura   non
          superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   stimato
          dell'intervento, che devono essere prestate in favore della
          regione per la  corretta  esecuzione  ed  il  completamento
          degli interventi medesimi. 
              8. I criteri per  la  selezione  e  l'esecuzione  degli
          interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
          sicurezza   operativa    o    permanente,    nonche'    per
          l'individuazione delle migliori tecniche  di  intervento  a
          costi  sostenibili   (B.A.T.N.E.E.C.   -   Best   Available
          Technology Not Entailing Excessive Costs)  ai  sensi  delle
          normative comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla
          parte quarta del presente decreto. 
              9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i  siti
          contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed
          ambientale  ed  impedisce  un'ulteriore  propagazione   dei
          contaminanti. I progetti di messa  in  sicurezza  operativa
          sono  accompagnati  da  accurati  piani   di   monitoraggio
          dell'efficacia  delle  misure  adottate  ed   indicano   se
          all'atto  della  cessazione  dell'attivita'   si   rendera'
          necessario un intervento di bonifica  o  un  intervento  di
          messa in  sicurezza  permanente.  Possono  essere  altresi'
          autorizzati  interventi   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria e di messa  in  sicurezza  degli  impianti  e
          delle  reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
          possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di
          bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di
          prevenzione dei rischi. 
              10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica,  messa  in
          sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita'  in
          esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo  di  garantire
          la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
          approvazione  del  progetto   assicura   che   i   suddetti
          interventi siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
          compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
              11.  Nel  caso   di   eventi   avvenuti   anteriormente
          all'entrata in  vigore  della  parte  quarta  del  presente
          decreto che si manifestino successivamente a tale  data  in
          assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
          pubblica, il soggetto interessato  comunica  alla  regione,
          alla provincia e al comune competenti  l'esistenza  di  una
          potenziale   contaminazione   unitamente   al   piano    di
          caratterizzazione  del  sito,  al  fine   di   determinarne
          l'entita'  e  l'estensione  con  riferimento  ai  parametri
          indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai  commi
          4 e seguenti. 
              12. Le indagini ed attivita'  istruttorie  sono  svolte
          dalla provincia, che si  avvale  della  competenza  tecnica
          dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
          coordina con le altre amministrazioni. 
              13.    La    procedura    di     approvazione     della
          caratterizzazione e del progetto di bonifica si  svolge  in
          Conferenza di servizi convocata dalla regione e  costituita
          dalle   amministrazioni   ordinariamente    competenti    a
          rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per  la
          realizzazione degli interventi compresi  nel  piano  e  nel
          progetto.  La  relativa  documentazione   e'   inviata   ai
          componenti della conferenza di servizi almeno venti  giorni
          prima della data fissata per la discussione e, in  caso  di
          decisione a  maggioranza,  la  delibera  di  adozione  deve
          fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle
          opinioni dissenzienti espresse nel corso della  conferenza.
          Compete alla  provincia  rilasciare  la  certificazione  di
          avvenuta bonifica. Qualora  la  provincia  non  provveda  a
          rilasciare tale  certificazione  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  delibera  di  adozione,   al   rilascio
          provvede la regione. 
              13-bis. Per la  rete  di  distribuzione  carburanti  si
          applicano le procedure semplificate di  cui  all'art.  252,
          comma 4.". 
              Si riporta il testo dell'art. 216, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modi  ficato  dalla
          presente legge: 
              "ART. 216 (Operazioni di recupero) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. A condizione che siano rispettate le norme  tecniche
          e le prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi  1,
          2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
          puo'  essere  intrapreso  decorsi  novanta   giorni   dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di  cui  all'art.  227,  comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma
          1, lettera c), e di impianti  di  coincenerimento,  l'avvio
          delle attivita' e'  subordinato  all'effettuazione  di  una
          visita preventiva, da parte della provincia competente  per
          territorio, da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. (801) (810) 
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in relazione a ciascun  tipo  di  attivita',  prevedono  in
          particolare: 
              a) per i rifiuti non pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche  alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo; 
              3) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
          di  recupero,  i  rifiuti  stessi  siano  recuperati  senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
              b) per i rifiuti pericolosi: 
              1) le quantita' massime impiegabili; 
              2) la provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei
          rifiuti; 
              3) le condizioni specifiche riferite ai  valori  limite
          di sostanze pericolose contenute  nei  rifiuti,  ai  valori
          limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo  di
          attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
          altre emissioni presenti in sito; 
              4) gli altri requisiti necessari per  effettuare  forme
          diverse di recupero; 
              5) le prescrizioni necessarie per  assicurare  che,  in
          relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze  pericolose
          contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,  i  rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
              3. La provincia iscrive  in  un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
              a) il rispetto delle norme tecniche e delle  condizioni
          specifiche di cui al comma 1; 
              b) il possesso dei requisiti soggettivi  richiesti  per
          la gestione dei rifiuti; 
              c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere; 
              d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
          di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti  stessi
          sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo  di
          eventuali impianti mobili; 
              e)  le  caratteristiche  merceologiche   dei   prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
              4. La provincia, qualora accerti  il  mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione 
              5. La comunicazione di  cui  al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
              6.  La  procedura  semplificata  di  cui  al   presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto. 
              7. Alle  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
              8. Fermo restando il rispetto dei limiti  di  emissione
          in atmosfera di cui all'art. 214, comma 4,  lettera  b),  e
          dei limiti delle altre emissioni  inquinanti  stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
              8-bis. Le operazioni di messa in  riserva  dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
              8-ter. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
              8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate  dai
          regolamenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
          2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
          novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando
          specifici tipi di rifiuti  cessano  di  essere  considerati
          rifiuti,  sono  sottoposte  alle   procedure   semplificate
          disciplinate dall'art.  214  del  presente  decreto  e  dal
          presente articolo a condizione che, siano rispettati  tutti
          i requisiti, i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive  e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio  all'ambiente  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                
              8-quinquies. L'operazione di recupero  puo'  consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre, alle procedure semplificate  disciplinate  dall'art.
          214  del  presente  decreto  e  dal  presente  articolo   a
          condizione  che  siano  rispettati  tutti  i  requisiti,  i
          criteri e le prescrizioni soggettive e  oggettive  previsti
          dai predetti regolamenti con particolare riferimento: 
              a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti  da
          trattare; 
              b)  alle  condizioni  specifiche  che   devono   essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
              c) alle prescrizioni necessarie per  assicurare  che  i
          rifiuti  siano  trattati  senza  pericolo  per  la   salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
              d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere
          considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
              8-sexies. Gli enti e  le  imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art.  9-bis  del
          decreto-legge 6 novembre  2008,  n.  172,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al  medesimo  comma  8-quater  o  all'art.  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del  2002  e  n.  269  del  2005  e  dell'art.  9-bis   del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
              8-septies. Al fine di  un  uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto
          dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
              9.-10. (abrogato) 
              11.-15. (soppresso)". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   10   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE).",  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  marzo  2014,  n.  73,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. I sistemi collettivi 
              1. I produttori che non adempiono  ai  propri  obblighi
          mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema
          collettivo. Possono partecipare  ai  sistemi  collettivi  i
          distributori,   i   raccoglitori,   i   trasportatori,    i
          riciclatori  e  i  recuperatori,  previo  accordo   con   i
          produttori di AEE.  L'adesione  ai  sistemi  collettivi  e'
          libera  e  parimenti  non   puo'   essere   ostacolata   la
          fuoriuscita dei produttori da un consorzio  per  l'adesione
          ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio   di   libera
          concorrenza. 
              2. I  sistemi  collettivi  sono  organizzati  in  forma
          consortile ai sensi degli  articoli  2602  e  seguenti  del
          codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto
          dal presente decreto legislativo. 
              3.  I  consorzi  di  cui  al  comma  2  hanno  autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, non  hanno  fine
          di lucro  ed  operano  sotto  la  vigilanza  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministero dello sviluppo economico, che  entro  6  mesi
          dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo
          approvano lo statuto-tipo. 
              4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il  ritiro
          di RAEE  dai  centri  comunali  di  raccolta  su  tutto  il
          territorio nazionale secondo le indicazioni del  Centro  di
          coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi
          inerenti la gestione  dei  RAEE  sono  stipulati  in  forma
          scritta a pena di nullita'. 
              4-bis.   Ciascun   sistema   collettivo   deve,   prima
          dell'inizio dell'attivita' o  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  in
          caso  di  sistemi  collettivi  esistenti,   dimostrare   al
          Comitato di vigilanza e controllo una capacita' finanziaria
          minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire. 
              5. I consorzi esistenti e quelli di nuova  costituzione
          conformano la  loro  attivita'  ai  criteri  direttivi  dei
          sistemi  di  gestione  di  cui  all'art.  237  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro  statuto  allo
          statuto-tipo, secondo le modalita' indicate ai commi 6, 7 e
          8. 
              5-bis.  Lo  statuto-tipo   assicura   che   i   sistemi
          collettivi siano dotati di adeguati  organi  di  controllo,
          quali il collegio sindacale, l'organismo  di  vigilanza  ai
          sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una
          societa' di revisione indipendente, al fine  di  verificare
          periodicamente la regolarita' contabile e fiscale. 
              6. I sistemi collettivi esistenti adeguano  il  proprio
          statuto   entro   90   giorni    dall'approvazione    dello
          statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
          fini dell'approvazione. 
              7.  I  sistemi   collettivi   di   nuova   costituzione
          trasmettono lo statuto al Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare   entro   15   giorni
          dall'adozione, ai fini dell'approvazione. 
              8. Lo statuto e' approvato  nei  successivi  90  giorni
          alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,   salvo   motivate
          osservazioni cui il consorzio e' tenuto  ad  adeguarsi  nei
          successivi  60  giorni.  L'approvazione  dello  statuto  e'
          condizione essenziale ai fini dell'iscrizione  al  Registro
          nazionale. 
              9. I  sistemi  collettivi  trasmettono  annualmente  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il piano di prevenzione e gestione  relativo  all'anno
          solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo  alle
          risorse economiche che verranno impiegate e  di  una  copia
          del bilancio di esercizio corredato da una relazione  sulla
          gestione   relativa   all'anno   solare   precedente    con
          l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno  ciascun
          sistema collettivo  inoltra  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo un'autocertificazione attestante  la  regolarita'
          fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza
          e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicita'  dei
          dati raccolti ai sensi del presente comma. 
              10.  I  sistemi  collettivi  sono  tenuti  a  garantire
          l'equilibrio  della  propria  gestione  finanziaria  e  gli
          eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione
          del reddito e non possono essere divisi tra i  consorziati.
          I sistemi devono dimostrare di  essere  in  possesso  delle
          certificazioni ISO 9001 e  14001,  EMAS,  o  altro  sistema
          equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad  audit
          e che comprenda anche  i  processi  di  trattamento  ed  il
          monitoraggio interno all'azienda. 
              10-bis. Ciascun sistema collettivo  deve  rappresentare
          una quota di mercato di AEE, immessa  complessivamente  sul
          mercato nell'anno solare precedente dai produttori  che  lo
          costituiscono, almeno superiore al 3 per cento,  in  almeno
          un raggruppamento. 
              10-ter. I sistemi collettivi  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione  si  adeguano
          alla disposizione di  cui  al  comma  10-bis  entro  il  31
          dicembre   dell'anno    solare    successivo    a    quello
          dell'approvazione dello statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
          collettivo scenda, per la prima volta dopo la  costituzione
          dello stesso, sotto la quota di mercato  di  cui  al  comma
          10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di  vigilanza
          e controllo, e puo' proseguire le attivita' di gestione dei
          RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo
          restando l'obbligo di comunicazione di  cui  al  precedente
          periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,  da
          parte del  medesimo  sistema  collettivo,  della  quota  di
          mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal  Comitato
          di vigilanza e controllo in conformita' all'art. 35.". 
                
              Si riporta il testo dell'art. 5, comma  1,  lettera  c)
          del  decreto-legge  26  aprile   2013,   n.   43,   recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015.", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale. 26 aprile 2013, n. 97: 
              "Art.   5   Disposizioni   volte   ad   accelerare   la
          realizzazione di Expo 2015 
              (omissis) 
              c)  ai  contratti  di  appalto  di  lavori,  servizi  e
          forniture della societa'  Expo  2015  S.p.A.  si  applicano
          direttamente,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico e della  normativa  comunitaria,
          le deroghe  normative  previste  in  materia  di  contratti
          pubblici per il Commissario delegato per gli interventi  di
          Expo 2015, ai sensi  delle  ordinanze  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  richiamate  all'art.  3,  comma  1,
          lettera a),  del  decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59,
          convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa'  ha
          altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni,
          agli articoli 26, 30, 93 e 140 del decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163 nonche' alle  disposizioni  di  cui  al
          D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per  le  opere  temporanee  la
          societa' puo' altresi' derogare all'applicazione  dell'art.
          127 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163.  In
          attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere  in
          corso di realizzazione e da realizzare  da  parte  di  Expo
          2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e
          sottofondi  stradali  e  ferroviari  nonche'  piazzali,  e'
          consentito l'utilizzo delle materie  prime  secondarie,  di
          cui al punto 7.1.4  dell'allegato  1,  suballegato  1,  del
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  5  febbraio   1998,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  72  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  88  del  16  aprile   1998,   e   successive
          modificazioni,  acquisite  o  da  acquisire   da   impianti
          autorizzati con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
          articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
          n. 152. Possono trovare applicazione per  le  procedure  di
          affidamento da porre in  essere  da  parte  della  Societa'
          l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione  e
          l'art. 253, comma 20-bis, del  citato  d.lgs.  n.  163  del
          2006, anche per i contratti sopra la  soglia  di  rilevanza
          comunitaria e oltre  la  data  del  31  dicembre  2013.  Le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  si  possono
          applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle
          seguenti opere strettamente funzionali all'Evento: 
              1. Interconnessione Nord Sud tra la SS  11  all'altezza
          di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; 
              2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
              3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
              4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
              5. Parcheggi Remoti Expo; 
              6. Collegamento SS 11 da Molino  Dorino  ad  Autostrada
          dei Laghi - lotto 1 da Molino  Dorino  a  Cascina  Merlata;
          lotto 2 da Cascina Merlata  a  innesto  a  A8;  Adeguamento
          Autostrada dei Laghi  tra  il  nuovo  svincolo  Expo  e  lo
          svincolo Fiera; 
              (omissis)". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  184-ter  del  citato
          decreto legislativo 152 del 2006: 
              "ART. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 
              1. Un rifiuto cessa di essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto  e'  comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
              b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
          oggetto; 
              c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
          per gli scopi specifici  e  rispetta  la  normativa  e  gli
          standard esistenti applicabili ai prodotti; 
              d)  l'utilizzo  della  sostanza  o   dell'oggetto   non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'  art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l' art. 9-bis, lett. a) e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   184   del   decreto
          legislativon. 152 del 2006, come  modifica  dalla  presente
          legge: 
              "ART. 184 (Classificazione) 
              In vigore dal 25 giugno 2014 
              1. Ai  fini  dell'attuazione  della  parte  quarta  del
          presente  decreto  i  rifiuti  sono  classificati,  secondo
          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,  secondo
          le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti  pericolosi
          e rifiuti non pericolosi. 
              2. Sono rifiuti urbani: 
              a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,  provenienti
          da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
              b) i rifiuti non pericolosi  provenienti  da  locali  e
          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
          a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e  quantita',
          ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g); 
              c)  i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento   delle
          strade; 
              d)  i  rifiuti  di  qualunque  natura  o   provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
              e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,  quali
          giardini, parchi e aree cimiteriali; 
              f)   i   rifiuti   provenienti   da    esumazioni    ed
          estumulazioni, nonche' gli  altri  rifiuti  provenienti  da
          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
          b), c) ed e). 
              3. Sono rifiuti speciali: 
              a) i rifiuti da attivita' agricole e  agro-industriali,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
              b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di  demolizione,
          costruzione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita'
          di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; 
              c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
              d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
              e) i rifiuti da attivita' commerciali; 
              f) i rifiuti da attivita' di servizio; 
              g) i rifiuti derivanti dalla attivita'  di  recupero  e
          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla
          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
              h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; 
              i) - n) - (soppresse) 
              4.  Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano   le
          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta
          del presente decreto. 
              5. L'elenco dei rifiuti  di  cui  all'allegato  D  alla
          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti
          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione
          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di
          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'
          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei
          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una
          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la
          definizione di cui all' art. 183. Con decreto del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da
          adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore dalla presente disposizione, possono essere  emanate
          specifiche linee guida per agevolare  l'applicazione  della
          classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. 
              5-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della
          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali
          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,
          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio
          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai
          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle
          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare
          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con
          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il
          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e
          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei
          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel
          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello
          Stato. 
              5-ter. La declassificazione  da  rifiuto  pericoloso  a
          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso
          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti
          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze
          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere
          pericoloso del rifiuto. 
              5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura   dei   rifiuti
          pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo  di  tenuta  dei
          registri di  cui  all'  art.  190  non  si  applicano  alle
          frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da  nuclei
          domestici fino a che siano accettate per  la  raccolta,  lo
          smaltimento o il recupero  da  un  ente  o  un'impresa  che
          abbiano ottenuto l'autorizzazione  o  siano  registrate  in
          conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.". 
              Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del  decreto
          legge  28  marzo  2014,   recante   "Misure   urgenti   per
          l'emergenza abitativa, per il mercato delle  costruzioni  e
          per Expo 2015.", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale.  28
          marzo 2014, n. 73: 
              "Art.  12.   Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici 
              5. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  sono
          adottate, secondo la procedura prevista dall'art. 5,  comma
          4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle
          contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  207  del  2010,
          annullate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280
          del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore  delle
          disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente
          periodo cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni  dei
          commi da 1 a 4." 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della  citata
          legge 27 dicembre  2013,  n,  147,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "7. Il Ministro per la coesione territoriale,  d'intesa
          con i Ministri interessati, destina, ai sensi  del  decreto
          legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  quota  parte  delle
          risorse di cui al comma 6, primo periodo, al  finanziamento
          degli interventi di messa in sicurezza del  territorio,  di
          bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni
          contenenti amianto e di  altri  interventi  in  materia  di
          politiche ambientali. ".