Art. 13 Relazioni sulle misure 1. Entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 7, i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare conformemente al comma 3 dell'art. 9. 2. Il Servizio fitosanitario centrale invia tali informazioni alla Commissione UE e agli altri Stati membri entro dieci giorni dalla notifica. 3. La relazione comprende, altresi', gli elementi di seguito elencati: a) le informazioni sull'ubicazione della zona delimitata e la descrizione delle sue caratteristiche potenzialmente rilevanti per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione dell'organismo specificato; b) una mappa che indichi i confini della zona delimitata; c) le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e dei suoi vettori; d) le misure per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione di cui all'art. 11. 4. La relazione illustra inoltre le prove e i criteri alla base delle misure. 5. Entro il 30 novembre di ogni anno i Servizi fitosanitari regionali inviano al Servizio fitosanitario centrale una relazione che comprende la versione aggiornata delle informazioni di cui al comma 1. 6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Servizio fitosanitario centrale invia tali informazioni alla Commissione UE e agli altri Stati membri.