Art. 13 
 
 
                       Relazioni sulle misure 
 
  1. Entro venti  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2
dell'art. 7, i Servizi fitosanitari  regionali  inviano  al  Servizio
fitosanitario centrale una relazione sulle misure che hanno  adottato
o intendono adottare conformemente al comma 3 dell'art. 9. 
  2. Il Servizio fitosanitario centrale invia tali informazioni  alla
Commissione UE e agli altri Stati membri  entro  dieci  giorni  dalla
notifica. 
  3. La  relazione  comprende,  altresi',  gli  elementi  di  seguito
elencati: 
  a) le informazioni  sull'ubicazione  della  zona  delimitata  e  la
descrizione delle sue caratteristiche  potenzialmente  rilevanti  per
l'eradicazione  e  la  prevenzione  della  diffusione  dell'organismo
specificato; 
  b) una mappa che indichi i confini della zona delimitata; 
  c) le informazioni sulla presenza dell'organismo specificato e  dei
suoi vettori; 
  d) le  misure  per  conformarsi  alle  prescrizioni  relative  agli
spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione  di  cui
all'art. 11. 
  4. La relazione illustra inoltre le prove e  i  criteri  alla  base
delle misure. 
  5. Entro il  30  novembre  di  ogni  anno  i  Servizi  fitosanitari
regionali inviano al Servizio fitosanitario  centrale  una  relazione
che comprende la versione aggiornata delle  informazioni  di  cui  al
comma 1. 
  6. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno  il  Servizio  fitosanitario
centrale invia tali informazioni alla Commissione  UE  e  agli  altri
Stati membri.