Art. 13 
 
         Modifiche al regime della compensazione delle spese 
 
  (( 1. All'articolo 92 del codice di procedura  civile,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "Se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novita'
della questione trattata o mutamento  della  giurisprudenza  rispetto
alle questioni dirimenti, il giudice puo' compensare le spese tra  le
parti, parzialmente o per intero". )) 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  92  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 92.  Condanna  alle  spese  per  singoli  atti.
          Compensazione delle spese. 
              Il  giudice,  nel  pronunciare  la  condanna   di   cui
          all'articolo  precedente,  puo'  escludere  la  ripetizione
          delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
          eccessive o  superflue;  e  puo',  indipendentemente  dalla
          soccombenza, condannare una parte al rimborso delle  spese,
          anche non ripetibili, che, per trasgressione al  dovere  di
          cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. 
              Se vi e'  soccombenza  reciproca  ovvero  nel  caso  di
          assoluta novita' della questione trattata o mutamento della
          giurisprudenza  rispetto  alle  questioni   dirimenti,   il
          giudice puo' compensare le spese tra le parti, parzialmente
          o per intero. 
              Se le parti si sono conciliate, le spese  si  intendono
          compensate, salvo che le parti stesse abbiano  diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.".