Art. 13 Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi 1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema e' definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4. 2. I fornitori di servizi conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie a imputare, alle singole identita' digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID. 3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un'identita' digitale, informano immediatamente l'Agenzia e il gestore dell'identita' digitale che l'ha rilasciata. 4. I fornitori di servizi trattano i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i fornitori di servizi informano l'utente che l'identita' digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati, rispettivamente, presso i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati. 5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione delle interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai gestori di identita' SPID.