Art. 13 
 
                       Revisione delle soglie 
 
  1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre  figli  minori,  di
cui all'articolo 65, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  fermi
restando i requisiti  diversi  da  quelli  relativi  alla  condizione
economica, a decorrere dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'
concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di  8.446
euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2013 dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
  2. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente  per  i
valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali  alla  differenza
tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma  1
per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e  l'importo
dell'assegno  su  base  annua,  ottenuto  moltiplicando  per  tredici
l'importo integrale mensile. Per  valori  dell'ISE  del  beneficiario
compresi tra la predetta differenza e la soglia  ISE  sopra  definita
l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia
ISE medesima e l'ISE  del  beneficiario,  e  per  importi  annui  non
inferiori a 10,33 euro. 
  3. L'assegno di maternita' di base,  di  cui  all'articolo  74  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti
diversi da quelli relativi alla  condizione  economica,  a  decorrere
dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, e'  concesso  alle  donne
con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro, da  rivalutarsi  sulla
base della variazione nel 2013 dell'indice dei prezzi al consumo  per
le famiglie di operai e impiegati. 
  4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici  di  cui  al
presente  articolo  sono  rivalutati  annualmente  sulla  base  della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti all'art. 65 della legge n. 448  del
          1998, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 74 del decreto legislativo
          n. 151 del 2001, vedasi nelle note alle premesse.