Art. 13 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.