Art. 13 Comunicazione della decisione 1. La deliberazione di cui all'articolo 12 e' immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, alle autorita' giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all'articolo 6.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 4, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle nota all'articolo 8, comma 1.