Art. 13 
 
 
                    Comunicazione della decisione 
 
  1. La  deliberazione  di  cui  all'articolo  12  e'  immediatamente
trasmessa dal Commissario per il coordinamento  delle  iniziative  di
solidarieta' alle vittime dei  reati  di  tipo  mafioso  al  prefetto
competente per l'immediato inoltro agli interessati,  alle  autorita'
giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma
1, della legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  e  a  Consap  per  gli
adempimenti di cui all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo 4, comma 1,  della  citata
          legge  22  dicembre  1999,  n.  512  si  veda  nelle   nota
          all'articolo 8, comma 1.