(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                            Futuro di LTF 
 
  Il Promotore pubblico potra' ricevere entro i 12 mesi  a  decorrere
dalla  sua  costituzione,  secondo  tutte  le  modalita'   giuridiche
appropriate, se del caso a titolo gratuito, la totalita' o una  parte
dei diritti e obblighi di LTF SAS. A partire da questo trasferimento,
si  sostituisce  a  LTF  SAS  nell'esercizio   delle   missioni   che
corrispondono a questi diritti ed obblighi. Tale  trasferimento,  che
porti o meno all'estinzione della persona giuridica di LTF  SAS,  non
da' luogo alla riscossione di nessuna imposta,  diritto  o  tassa  di
qualunque natura. Inoltre, in qualsiasi materia fiscale, il Promotore
pubblico, se gli viene  trasferita  la  totalita'  o  una  parte  del
patrimonio di LTF SAS, e'  considerato  come  il  continuatore  della
personalita'  di  LTF  SAS,  i  cui  diritti   e   vantaggi   fiscali
anteriormente  acquisiti  non  potranno,  per  effetto  del  suddetto
trasferimento, essere rimessi in discussione.