Art. 13 Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialita' turistica 1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita', nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge: a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1. 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.