Art. 13 
 
 
                      Informazione e formazione 
 
  1. Entro il 31  dicembre  2014,  ENEA,  in  collaborazione  con  le
associazioni di categoria, in particolare delle ESCO  e  dei  Servizi
energetici, con le associazione dei consumatori  e  con  le  Regioni,
predispone  un  programma  triennale  di  informazione  e  formazione
finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente  dell'energia.
Il programma e' definito  tenendo  conto  delle  caratteristiche  dei
soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a: 
    a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le  PMI
nell'esecuzione di diagnosi  energetiche  con  successivi  interventi
nell'utilizzo    degli     strumenti     incentivanti     finalizzati
all'installazione di tecnologie efficienti; 
    b) stimolare comportamenti dei dipendenti  che  contribuiscano  a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; 
    c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un
uso consapevole dell'energia; 
    d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle  che  vivono
in condomini, rispetto  ai  benefici  delle  diagnosi  energetiche  e
rispetto ad un uso consapevole dell'energia; 
    e) favorire la  partecipazione  delle  Banche  e  degli  Istituti
finanziari  al   finanziamento   di   interventi   di   miglioramento
dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a  disposizione
di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; 
    f) sensibilizzare le  imprese  e  i  clienti  domestici  sull'uso
efficiente   dell'energia   anche   attraverso   la   diffusione   di
informazioni  sui  meccanismi  di  incentivazione  e  le   rispettive
modalita' di accesso; 
    g) promuovere programmi di formazione per la  qualificazione  dei
soggetti  che  operano  nell'ambito  dei  servizi   energetici,   con
particolare riferimento agli auditor energetici e  agli  installatori
di elementi edilizi connessi all'energia. 
  2. Il programma, di cui al comma  1,  e'  sottoposto  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli  oneri
per  i  servizi  forniti  in  attuazione  delle  attivita'  previste.
All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2015,  2016  e
2017, a valere sulla quota  spettante  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le  modalita'  e
nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello  stesso  articolo  19,  previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  13
          marzo 2013, n. 30, art. 19, si veda nelle note all'art. 5.