Art. 13 Federazioni sportive nazionali 1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.