Art. 13 
 
                   Federazioni sportive nazionali 
 
  1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle  Federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  delle  norme  di  contenimento  delle  spese  previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di  cui
al precedente periodo  si  provvede  nell'ambito  degli  stanziamenti
autorizzati a legislazione vigente.