Art. 13 
 
                          Rintracciabilita' 
 
  1. Gli operatori professionali che forniscono le piante specificate
che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di  vita  in
una zona delimitata, o che sono state spostate attraverso una zona di
questo tipo, tengono  un  registro  delle  partite  fornite  e  degli
operatori professionali che le hanno ricevute. 
  2. Gli operatori professionali ai  quali  sono  fornite  le  piante
specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro  ciclo
di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate  attraverso
una zona di questo tipo, tengono un registro delle partite ricevute e
dei rispettivi fornitori. 
  3.  Gli  operatori   professionali   conservano   le   informazioni
registrate di cui ai commi 1 e 2 per tre anni dalla data  in  cui  il
rispettivo lotto e' stato fornito o e' stato da essi ricevuto. 
  4. Gli operatori professionali di cui ai  commi  1  e  2  informano
immediatamente i Servizi  fitosanitari  regionali  di  ciascun  lotto
trasmesso o  ricevuto.  Tali  informazioni  includono  l'origine,  lo
speditore, il destinatario, il luogo di destinazione,  il  numero  di
serie, di  settimana  o  di  partita  del  passaporto  delle  piante,
l'identita' e la quantita' del lotto in questione. 
  5. Il Servizio fitosanitario regionale che riceve  le  informazioni
di cui al comma 4 ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario
regionale del luogo di destinazione del lotto in questione. 
  6. I  Servizi  fitosanitari  regionali,  su  richiesta,  mettono  a
disposizione della Commissione le informazioni di cui al comma 4.