(( Art. 13 bis 
 
 
        Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna 
 
  1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel  territorio  dei
comuni  della  regione  Sardegna  colpiti  dall'alluvione  del  18-19
novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri del  19  novembre  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre  2013,  e'
autorizzata la  spesa  di  5  milioni  di  euro  nell'anno  2016.  La
definizione  della  perimetrazione  della   zona   franca   e   delle
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della  medesima  e'
stabilita con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  la
regione Sardegna e il CIPE, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Ai fini di cui  al  presente  articolo  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  nell'anno
2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Per il riferimento  al  testo  del  comma  1  dell'art.
          22-bis del citato decreto-legge  n.  66  del  2014,  vedasi
          nelle Note all'art. 12. 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'art.  10
          del citato decreto-legge n. 282 del 2004, vedasi nelle Note
          all'art. 10.