(( Art. 13 ter 
 
 
                   Misure per la citta' di Venezia 
 
  1. Per garantire l'effettiva attuazione  degli  interventi  per  la
salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge  29
novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite
le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,». 
  2. Al decreto legislativo 28 gennaio  1998,  n.  19,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 7, comma  3,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»; 
  b) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
durata dell'incarico dei direttori di settore non  puo'  eccedere  la
durata dei  programmi  previsti  per  i  dodici  mesi  immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che  li  ha
nominati»; 
  2) il comma 3 e' abrogato; 
  c) all'articolo 17, comma 2,  le  parole:  «una  sola  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del primo comma dell'art.  4  della
          legge 29 novembre 1984, n. 798  (Nuovi  interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                "4.  E'  istituito   un   Comitato   costituito   dal
          Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          dal Ministro  per  i  beni  culturali  ed  ambientali,  dal
          Ministro  della  marina  mercantile,   dal   Ministro   per
          l'ecologia,  dal  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica,  dal
          presidente della giunta regionale del Veneto,  dai  sindaci
          dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;  nonche'
          da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'  art.
          2, ultimo comma,  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,
          designati dai sindaci con voto limitato.". 
              Si riporta il testo degli  articoli  7,  14  e  17  del
          decreto legislativo 28 gennaio 1998, n.  19,  e  successive
          modificazioni,  (Trasformazione  dell'ente   pubblico   «La
          Biennale  di  Venezia»   in   persona   giuridica   privata
          denominata «Fondazione La Biennale  di  Venezia»,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera b), della L. 15 marzo  1997,
          n. 59), come modificati dalla presente legge: 
                "Art. 7. Organi. 
              1. Sono organi della Fondazione La Biennale di  Venezia
          il  presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  ed  il
          collegio dei revisori dei conti. 
              2. I componenti del consiglio di amministrazione e  del
          comitato tecnico-scientifico non rappresentano  coloro  che
          li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 
              3. La  durata  degli  organi  della  Fondazione  e'  di
          quattro anni. Il presidente e  ciascun  componente  possono
          essere riconfermati  per  non  piu'  di  due  volte  e,  se
          nominati prima  della  scadenza  quadriennale,  restano  in
          carica fino a tale scadenza. La presente  disposizione  non
          si applica nei confronti  dei  componenti  di  diritto  del
          consiglio di amministrazione di cui all'art.  9,  comma  1,
          lettere a), b) e c). 
              4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia." 
              "Art. 14. Direttori dei settori di attivita' culturali. 
              1. I direttori dei settori di attivita' culturali  sono
          scelti tra personalita', anche  straniere,  particolarmente
          esperte nelle  discipline  relative  alla  progettazione  e
          realizzazione dei programmi di  attivita'  dei  settori  di
          rispettiva  competenza.   La   durata   dell'incarico   dei
          direttori di  settore  non  puo'  eccedere  la  durata  dei
          programmi  previsti  per  i  dodici   mesi   immediatamente
          successivi alla scadenza del consiglio  di  amministrazione
          che  li  ha  nominati.  Essi  cessano   dall'incarico   per
          dimissioni  o  per  revoca,  disposta  dal   consiglio   di
          amministrazione per gravi motivi. 
              2. I direttori dei settori hanno un rapporto di  lavoro
          regolato da contratto d'opera di  diritto  privato  e  sono
          tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia. 
              3. (Abrogato). 
              4. Le funzioni di direzione dei  settori  di  attivita'
          culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle
          funzioni di dipendente dello  Stato  o  di  qualsiasi  ente
          pubblico o privato, nonche' con qualsiasi  altra  attivita'
          di natura pubblica o privata incompatibile con  il  settore
          di attivita' cui il direttore e' preposto. 
              5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici  vengono
          collocati in aspettativa senza assegni per tutta la  durata
          dell'incarico.   Si   applica   il   regime   previdenziale
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              6. I  direttori  dei  settori  di  attivita'  culturali
          curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del
          settore di propria  competenza  nell'ambito  dei  programmi
          approvati dal consiglio di amministrazione e delle  risorse
          loro attribuite dal consiglio medesimo. 
              7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori,
          lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori
          delle manifestazioni temporanee, che sono  individuati  tra
          personalita', anche straniere,  particolarmente  competenti
          nelle rispettive discipline. 
              8. I  direttori  dei  settori  di  attivita'  culturali
          ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma  2,  un
          compenso stabilito dal  consiglio  di  amministrazione  con
          deliberazione  soggetta  ad  approvazione  da   parte   del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali." 
                "Art. 17. Direttore generale. 
              1. Il direttore  generale  e'  scelto  tra  persone  in
          possesso    di    comprovati    e    adeguati     requisiti
          tecnico-professionali  in  relazione   ai   compiti   della
          Fondazione,  nell'ambito  di  una   terna   di   nominativi
          formulata dal presidente, ed e' nominato con  deliberazione
          del consiglio di amministrazione. 
              2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del
          direttore  generale  sono  stabiliti   dal   consiglio   di
          amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione
          del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il
          contratto individuale e' a tempo determinato per una durata
          massima di quattro anni, rinnovabile per non  piu'  di  due
          volte, e puo' essere revocato per gravi motivi. 
              3.  Il  direttore  generale   e'   responsabile   della
          struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e
          ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli  atti
          fonte di obbligazioni per  la  Fondazione;  partecipa  alle
          sedute del consiglio di  amministrazione  con  funzioni  di
          segretario   e    cura    l'esecuzione    delle    relative
          deliberazioni. 
              4.  Le  funzioni  di  direttore   generale   non   sono
          compatibili  con  l'esercizio  attivo  delle  funzioni   di
          dipendente dello Stato  o  di  qualsiasi  ente  pubblico  o
          privato o con altra attivita' professionale privata. 
              5. Al rapporto di  lavoro  del  direttore  generale  si
          applica l'art. 14, comma 5.".