Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 480, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine  il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo  di  composizione
della crisi o  di  un  professionista  nominato  dal  giudice,  porre
rimedio alla  situazione  di  sovraindebitamento  concludendo  con  i
creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli
stessi un piano del consumatore.»; 
    b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che  possono  interessare
il pubblico, deve essere inserito sul  portale  del  Ministero  della
giustizia in  un'area  pubblica  denominata  "portale  delle  vendite
pubbliche".»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  (( «Anche su istanza )) del creditore procedente  o  dei  creditori
intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  il  giudice  puo'  disporre
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni  prima
del termine per la presentazione delle offerte una o piu'  volte  sui
quotidiani di informazione locali aventi  maggiore  diffusione  nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di  informazione
nazionali  o  che  sia  divulgato  con  le  forme  della  pubblicita'
commerciale.  Sono  equiparati   ai   quotidiani,   i   giornali   di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della  comunicazione  (ROC)  e  aventi
caratteristiche editoriali  analoghe  a  quelle  dei  quotidiani  che
garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona   interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.»; 
    c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o  cose
mobili,  il  giudice  con  la  stessa  ordinanza  puo'  disporre,  se
ricorrono  giustificati   motivi,   che   il   debitore   versi   con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei  mesi  la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al  tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore  pignorante  o  alla  distribuzione  tra  i
creditori delle somme versate dal debitore.»; 
    (( c-bis) all'articolo 495, il  sesto  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le
cose pignorate siano costituite  da  beni  immobili  o  cose  mobili,
dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con  il
versamento dell'intera somma" )) 
    d)  all'articolo  497,  primo  comma,  la  parola  «novanta»   e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
    (( d-bis) all'articolo 521-bis: 
      1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518,  il  pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello
piu' vicino"; 
    2) al quarto comma, dopo le parole:  "accertano  la  circolazione
dei beni  pignorati"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  comunque  li
rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel  territorio  del
circondario nel quale e' compreso il" sono sostituite dalle seguenti:
"piu' vicino al"; 
      3) dopo il sesto comma e' inserito il seguente: 
  "In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  497,  l'istanza  di
assegnazione o l'istanza di  vendita  deve  essere  depositata  entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della  nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero  dal  deposito  da
parte di quest'ultimo  delle  copie  conformi  degli  atti,  a  norma
dell'articolo  159-ter  delle  disposizioni  per   l'attuazione   del
presente codice" )); 
    e) all'articolo 530: 
      1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine  di  cui  al
periodo precedente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista  dal   secondo   comma   dell'articolo   525,   il   giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo  comma,  secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»; 
    f) all'articolo 532: 
      1) al primo comma, le parole: "puo' disporre"  sono  sostituite
dalla parola: "dispone", e  dopo  le  parole:  "di  competenza"  sono
inserite le  seguenti:  "iscritto  nell'elenco  di  cui  all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"; 
      2) al  secondo  comma,  sono  inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il  giudice  fissa  altresi'  il  numero  complessivo,  non
inferiore  a  tre,  degli  esperimenti  di  vendita,  i  criteri  per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della  somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla  cui  scadenza  il  soggetto  incaricato
della vendita deve restituire gli atti  in  cancelleria.  Quando  gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il  giudice,  se
non vi  sono  istanze  a  norma  dell'articolo  540-bis,  dispone  la
chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  anche   quando   non
sussistono  i  presupposti  di   cui   all'articolo   164-bis   delle
disposizioni di attuazione del presente codice."; 
    g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora la  vendita  non  avvenga  nel  termine  fissato  a  norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario  restituisce  gli
atti in cancelleria e fornisce  prova  dell'attivita'  specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per  reperire  potenziali
acquirenti. (( In ogni caso fornisce prova  di  avere  effettuato  la
pubblicita' disposta dal giudice.» )); 
    h)  all'articolo  534-bis   le   parole:   "puo',   sentiti   gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega"; 
    i)   all'articolo   534-ter,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "puo'"  e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono"; 
      2) al primo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario"; 
      3) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Contro  il
provvedimento  del  giudice  e'   ammesso   il   reclamo   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies."; 
    l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare  e'  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali  disposizioni  di
legge. 
  Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso
di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore,
possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore
al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del
pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. 
  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali  disposizioni   di   legge   e'   parzialmente   inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»; 
    m) all'articolo 546,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o  postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario,  altre
indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione,  o  di  assegni  di
quiescenza, gli obblighi del  terzo  pignorato  non  operano,  quando
l'accredito ha luogo  in  data  anteriore  al  pignoramento,  per  un
importo pari al triplo dell'assegno sociale;  quando  l'accredito  ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»; 
    (( m-bis) all'articolo 548: 
    1) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "di  assegnazione"  sono
inserite  le  seguenti:  "se  l'allegazione  del  creditore  consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo"; 
    2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse; 
    m-ter) all'articolo 549,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Se  sulla  dichiarazione  sorgono  contestazioni  o  se  a
seguito della  mancata  dichiarazione  del  terzo  non  e'  possibile
l'esatta identificazione del credito  o  dei  beni  del  debitore  in
possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di  parte,
provvede  con  ordinanza,  compiuti  i  necessari  accertamenti   nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo." )); 
    n) all'articolo 567: 
      1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»; 
      2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione  il  valore  dell'immobile  e'  determinato   dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo
569, primo comma. 
  Nella determinazione del valore di  mercato  l'esperto  procede  al
calcolo   della   superficie   dell'immobile,   specificando   quella
commerciale, del valore per metro quadro e  del  valore  complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per  gli  oneri  di  regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di  possesso,
i vincoli e  gli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali  spese  condominiali
insolute.»; 
    p) all'articolo 569: 
      1) al primo comma, la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quindici", e le parole  da:  "convocandolo"  sino  a:  "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di  accettazione",  e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta"; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in  cui
il giudice disponga  con  ordinanza  la  vendita  forzata,  fissa  un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte  d'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita  e'
fatta in uno o  piu'  lotti,  il  prezzo  base  determinato  a  norma
dell'articolo 568, (( l'offerta minima, )) il termine, non  superiore
a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro  il  quale  il  prezzo
dev'essere depositato, con le modalita'  del  deposito  e  fissa,  al
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,  l'udienza  per  la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra  gli  offerenti  di  cui
all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati  motivi,  il  giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il
giudice provvede ai  sensi  dell'articolo  576  solo  quando  ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' possa aver  luogo  ad  un
prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato
a norma dell'articolo 568.»; 
    q) all'articolo 571, secondo comma,  le  parole  da:  "al  prezzo
determinato"  alle  parole:  "articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza"; 
    r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Se  l'offerta  e'  pari  o   superiore   al   valore
dell'immobile stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
  Se il prezzo offerto e'  inferiore  rispetto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad  un  quarto,  il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene  che  non  vi  sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore  con  una  nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai  sensi
dell'articolo 588."; 
    s) all'articolo 573: 
      1) al primo comma, dopo la parola: "invita"  sono  inserite  le
seguenti: "in ogni caso"; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  ((  "Se  sono
state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588  e
il prezzo indicato nella migliore offerta o  nell'offerta  presentata
per  prima   e'   inferiore   al   valore   dell'immobile   stabilito
nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa  luogo  alla  vendita  e
procede all'assegnazione." )); 
      3) (( sono aggiunti, in fine, i seguenti  commi  )):  "Ai  fini
dell'individuazione della migliore offerta, il  giudice  tiene  conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate,  delle  forme,  dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro  elemento  utile
indicato nell'offerta stessa. 
  (( Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo  comma
e' inferiore al  valore  dell'immobile  stabilito  nell'ordinanza  di
vendita, il giudice non fa  luogo  alla  vendita  quando  sono  state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588." )); 
    t) all'articolo 574, primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la  vendita  ha
previsto che il versamento del prezzo abbia  luogo  ratealmente,  col
decreto di cui al  primo  periodo  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad  immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata
da banche,  societa'  assicuratrici  o  intermediari  finanziari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione per un importo pari ad  almeno  il  trenta  per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata  a  favore  della  procedura  esecutiva  a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di  cui  all'articolo  587,  primo  comma,  secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei  danni  eventualmente  arrecati
all'immobile;  la  fideiussione  e'  escussa  dal   custode   o   dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»; 
    u) all'articolo 587,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo  di  multa  anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del  periodo
precedente, il giudice ordina  altresi'  all'aggiudicatario  che  sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;  il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio."; 
    v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per  la  vendita"  e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte"; 
    z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle  seguenti:  "base  stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata."; 
    aa) all'articolo 590, primo comma, le parole  "all'incanto"  sono
soppresse"; 
    bb) all'articolo 591: 
      1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa; 
      2) al primo comma, la parola "nuovo" e'  soppressa  e  dopo  la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della  meta'  rispetto  al  valore  del  bene,  determinato  a  norma
dell'articolo 568"; 
      3)  secondo  comma,  le  parole  da  "di  un  quarto"  sino   a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente  fino  al
limite di un quarto"; 
      4) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  al  secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e  vi  sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori  richiedenti,  fissando   il   termine   entro   il   quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale  conguaglio.  Si  applica  il
secondo comma dell'articolo 590."; 
    cc) all'articolo 591-bis: 
      1)   al   primo   comma,   dopo   le   parole:   "il    giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo  quanto  previsto
al  secondo  comma,"  le  parole:  "puo',  sentiti  gli  interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega"; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i  creditori,  ravvisi  l'esigenza  di
procedere direttamente alle operazioni  di  vendita  a  tutela  degli
interessi delle parti."; 
      3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  punto  1)  la  parola:  "terzo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "primo"; 
        b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590"  sono  inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma"; 
      4) e', in  fine,  aggiunto,  il  seguente  comma:  "Il  giudice
dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,  dispone  la  revoca  della
delega delle operazioni  di  vendita  se  non  vengono  rispettati  i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato  dimostri  che  il  mancato  rispetto  dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile."; 
    (( cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Contro il provvedimento  del  giudice  e'  ammesso  il
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies."; 
    cc-ter) l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente titolo: 
  «TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA 
  Art.  614-bis  (Misure  di  coercizione  indiretta).   -   Con   il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna  costituisce  titolo  esecutivo  per  il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o  inosservanza.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. 
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo  comma
tenuto conto  del  valore  della  controversia,  della  natura  della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile  e  di  ogni  altra
circostanza utile.»;)) 
    dd) all'articolo 615, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se il diritto della parte  istante  e'  contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva  del  titolo  esclusivamente  in   relazione   alla   parte
contestata."; 
    ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente: 
  «Art.  631-bis  (Omessa  pubblicita'  sul  portale  delle   vendite
pubbliche). - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche
non e' effettuata nel  termine  stabilito  dal  giudice  ((per  causa
imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto  munito
di titolo esecutivo,)) il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione
del  processo  esecutivo  e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione  di  cui  al
presente articolo non si applica quando la  pubblicita'  sul  portale
non e' stata effettuata perche' i  sistemi  informatici  del  dominio
giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia
attestata a norma dell'articolo 161-quater ((delle disposizioni)) per
l'attuazione del presente codice.»; 
    ff) all'articolo 492-bis: 
      1) al primo comma: 
        a) la parola "procedente" e' soppressa; 
        b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  "L'istanza  non
puo' essere  proposta  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il  presidente  del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto". 
      ((2) al secondo comma, al primo periodo,  le  parole:  "o  alle
quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro
automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento  munito  del
titolo  esecutivo  e  del  precetto,  anche  acquisendone  copia  dal
fascicolo informatico.  Nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  quarto
periodo,  il  precetto  e'  consegnato  o   trasmesso   all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento." 
  2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione  del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata  la
spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per  quelli  concernenti  la
manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2016 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 480, 490, 492-bis,
          495, 497, 521-bis, 530, 532, 533,  534-bis,  534-ter,  545,
          546, 548, 549, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 587, 588,
          589, 590,  591,  591-bis,  591-ter  e  615  del  codice  di
          procedura civile,  cosi'  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 480. Forma del precetto 
              Il  precetto  consiste  nell'intimazione  di  adempiere
          l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un  termine
          non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione  di  cui
          all'articolo 482, con l'avvertimento che, in  mancanza,  si
          procedera' a esecuzione forzata. 
              Il  precetto  deve  contenere  a   pena   di   nullita'
          l'indicazione delle parti, della data di notificazione  del
          titolo esecutivo, se questa e' fatta  separatamente,  o  la
          trascrizione  integrale  del  titolo  stesso,   quando   e'
          richiesta dalla legge.  In  quest'ultimo  caso  l'ufficiale
          giudiziario, prima della relazione di  notificazione,  deve
          certificare  di  aver  riscontrato  che   la   trascrizione
          corrisponde esattamente al titolo  originale.  Il  precetto
          deve altresi'  contenere  l'avvertimento  che  il  debitore
          puo', con l'ausilio di un organismo di  composizione  della
          crisi o di un professionista nominato  dal  giudice,  porre
          rimedio alla situazione di  sovraindebitamento  concludendo
          con i creditori un accordo di composizione  della  crisi  o
          proponendo agli stessi un piano del consumatore. 
              Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione  di
          residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel
          comune  in  cui  ha  sede   il   giudice   competente   per
          l'esecuzione. In mancanza le  opposizioni  al  precetto  si
          propongono davanti al giudice del luogo  in  cui  e'  stato
          notificato, e le notificazioni alla parte istante si  fanno
          presso la cancelleria del giudice stesso. 
              Il  precetto   deve   essere   sottoscritto   a   norma
          dell'articolo 125 e notificato alla parte  personalmente  a
          norma degli articoli 137 e seguenti." 
              "Art. 490. Pubblicita' degli avvisi. 
              Quando la legge dispone che di un  atto  esecutivo  sia
          data pubblica notizia, un avviso contenente tutti  i  dati,
          che possono interessare il pubblico, deve  essere  inserito
          sul  portale  del  Ministero  della  giustizia  in  un'area
          pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". 
              In caso di espropriazione di  beni  mobili  registrati,
          per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni  immobili,
          lo stesso avviso, unitamente  a  copia  dell'ordinanza  del
          giudice  e  della  relazione  di  stima  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione  del
          presente codice, e'  altresi'  inserito  in  appositi  siti
          internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
          la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. 
              Anche  su  istanza  del  creditore  procedente  o   dei
          creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice
          puo' disporre inoltre  che  l'avviso  sia  inserito  almeno
          quarantacinque   giorni   prima   del   termine   per    la
          presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani
          di informazione locali  aventi  maggiore  diffusione  nella
          zona interessata o, quando  opportuno,  sui  quotidiani  di
          informazione nazionali o che sia  divulgato  con  le  forme
          della   pubblicita'   commerciale.   Sono   equiparati   ai
          quotidiani,   i   giornali    di    informazione    locale,
          multisettimanali o settimanali editi da  soggetti  iscritti
          al Registro operatori della comunicazione  (ROC)  e  aventi
          caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
          che  garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona
          interessata.  Nell'avviso  e'  omessa   l'indicazione   del
          debitore." 
              "Art. 492-bis. Ricerca con  modalita'  telematiche  dei
          beni da pignorare. 
              Su istanza del creditore, il presidente  del  tribunale
          del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
          la dimora o la sede,  verificato  il  diritto  della  parte
          istante a procedere ad  esecuzione  forzata,  autorizza  la
          ricerca con modalita' telematiche dei  beni  da  pignorare.
          L'istanza deve contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di
          posta  elettronica  ordinaria  ed  il  numero  di  fax  del
          difensore   nonche',    ai    fini    dell'articolo    547,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'istanza
          non puo' essere proposta prima che sia decorso  il  termine
          di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il
          presidente del tribunale autorizza  la  ricerca  telematica
          dei  beni  da  pignorare  prima  della  notificazione   del
          precetto. 
              Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia  di
          accesso  ai  dati  e  alle   informazioni   degli   archivi
          automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
          il Ministero dell'interno ai sensi  dell'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione  di  cui
          al primo comma il presidente del tribunale o un giudice  da
          lui delegato dispone  che  l'ufficiale  giudiziario  acceda
          mediante collegamento telematico diretto ai dati  contenuti
          nelle banche dati delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
          particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso  l'archivio
          dei  rapporti  finanziari,   e   in   quelle   degli   enti
          previdenziali, per l'acquisizione di tutte le  informazioni
          rilevanti  per  l'individuazione  di  cose  e  crediti   da
          sottoporre  ad  esecuzione,  comprese  quelle  relative  ai
          rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di  credito
          e datori di lavoro o committenti. Terminate  le  operazioni
          l'ufficiale giudiziario redige un  unico  processo  verbale
          nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le
          relative  risultanze.  L'ufficiale  giudiziario  procede  a
          pignoramento munito del titolo esecutivo  e  del  precetto,
          anche acquisendone copia  dal  fascicolo  informatico.  Nel
          caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto  e'
          consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima  che
          si proceda al pignoramento. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare cose  che  si
          trovano in luoghi appartenenti  al  debitore  compresi  nel
          territorio  di   competenza   dell'ufficiale   giudiziario,
          quest'ultimo accede agli stessi  per  provvedere  d'ufficio
          agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se  i
          luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
          cui al periodo precedente, copia autentica del  verbale  e'
          rilasciata al creditore  che,  entro  quindici  giorni  dal
          rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
          unitamente all'istanza per  gli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli  517,  518  e   520,   all'ufficiale   giudiziario
          territorialmente competente. 
              L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene  una  cosa
          individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui  al
          secondo  comma,  intima  al  debitore  di  indicare   entro
          quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo  che
          l'omessa  o  la  falsa  comunicazione  e'  punita  a  norma
          dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
              Se l'accesso ha consentito di individuare  crediti  del
          debitore  o   cose   di   quest'ultimo   che   sono   nella
          disponibilita' di terzi, l'ufficiale  giudiziario  notifica
          d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o  a
          mezzo telefax, al debitore  e  al  terzo  il  verbale,  che
          dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
          procede,   del   titolo   esecutivo   e    del    precetto,
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata di  cui  al
          primo comma, del  luogo  in  cui  il  creditore  ha  eletto
          domicilio   o   ha   dichiarato   di   essere    residente,
          dell'ingiunzione,  dell'invito   e   dell'avvertimento   al
          debitore di cui all'articolo 492, primo,  secondo  e  terzo
          comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
          cose o delle somme dovute, nei limiti di  cui  all'articolo
          546. Il verbale di cui al presente comma e'  notificato  al
          terzo per estratto,  contenente  esclusivamente  i  dati  a
          quest'ultimo riferibili. 
              Quando l'accesso  ha  consentito  di  individuare  piu'
          crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo  che  sono
          nella  disponibilita'  di  terzi  l'ufficiale   giudiziario
          sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. 
              Quando l'accesso ha consentito di individuare sia  cose
          di cui al terzo comma che crediti o cose di cui  al  quinto
          comma, l'ufficiale giudiziario sottopone  ad  esecuzione  i
          beni scelti dal creditore." 
              "Art. 495. Conversione del pignoramento. 
              Prima che sia disposta la vendita  o  l'assegnazione  a
          norma degli articoli 530,  552  e  569,  il  debitore  puo'
          chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una
          somma di denaro  pari,  oltre  alle  spese  di  esecuzione,
          all'importo dovuto al creditore pignorante e  ai  creditori
          intervenuti, comprensivo del capitale,  degli  interessi  e
          delle spese. 
              Unitamente  all'istanza  deve  essere   depositata   in
          cancelleria, a pena  di  inammissibilita',  una  somma  non
          inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui  e'
          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori
          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,
          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data
          prova documentale. La somma e' depositata  dal  cancelliere
          presso un istituto di credito indicato dal giudice. 
              La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata
          con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti
          in  udienza  non   oltre   trenta   giorni   dal   deposito
          dell'istanza di conversione. 
              Quando le  cose  pignorate  siano  costituite  da  beni
          immobili o cose mobili, il giudice con la stessa  ordinanza
          puo' disporre, se ricorrono  giustificati  motivi,  che  il
          debitore versi con rateizzazioni mensili entro  il  termine
          massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma  del
          terzo comma, maggiorata degli interessi  scalari  al  tasso
          convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
          Ogni sei mesi il giudice provvede,  a  norma  dell'articolo
          510,  al  pagamento  al   creditore   pignorante   o   alla
          distribuzione tra  i  creditori  delle  somme  versate  dal
          debitore. 
              Qualora il debitore ometta il  versamento  dell'importo
          determinato dal giudice ai sensi del  terzo  comma,  ovvero
          ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche  di
          una sola delle rate previste nel  quarto  comma,  le  somme
          versate  formano  parte  dei  beni  pignorati.  Il  giudice
          dell'esecuzione, su richiesta del  creditore  procedente  o
          creditore intervenuto munito di titolo  esecutivo,  dispone
          senza indugio la vendita di questi ultimi. 
              Con  l'ordinanza  che  ammette  la   sostituzione,   il
          giudice, quando le cose pignorate siano costituite da  beni
          immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano
          liberate dal pignoramento  con  il  versamento  dell'intera
          somma. 
              L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di
          inammissibilita'." 
              "Art. 497. Cessazione dell'efficacia del pignoramento. 
              Il  pignoramento  perde  efficacia   quando   dal   suo
          compimento sono trascorsi quarantacinque giorni  senza  che
          sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita." 
              "Art. 521-bis. Pignoramento e custodia di  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi. 
              Oltre che con le forme previste dall'articolo  518,  il
          pignoramento di autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi  puo'
          essere eseguito anche mediante notificazione al debitore  e
          successiva trascrizione di un atto nel  quale  si  indicano
          esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale
          per la loro iscrizione nei pubblici registri, i  beni  e  i
          diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si
          fa   l'ingiunzione   prevista   nell'articolo    492.    Il
          pignoramento contiene altresi' l'intimazione  a  consegnare
          entro dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli  e  i
          documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei  medesimi,
          all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel
          territorio del circondario nel quale e' compreso  il  luogo
          in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora
          o la sede o, in mancanza, a quello piu' vicino. 
              Col pignoramento il debitore e' costituito custode  dei
          beni  pignorati  e  di  tutti  gli  accessori  comprese  le
          pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. 
              Al   momento   della   consegna   l'istituto    vendite
          giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne  da'
          immediata comunicazione al creditore  pignorante,  a  mezzo
          posta elettronica certificata ove possibile. 
              Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
          polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati  o
          comunque li rinvengono procedono al ritiro della  carta  di
          circolazione nonche',  ove  possibile,  dei  titoli  e  dei
          documenti relativi  alla  proprieta'  e  all'uso  dei  beni
          pignorati  e  consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto
          vendite giudiziarie piu' vicino al luogo  in  cui  il  bene
          pignorato e' stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 
              Eseguita    l'ultima     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario consegna senza ritardo al creditore  l'atto  di
          pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici
          registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
          terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria
          del  tribunale  competente  per  l'esecuzione  la  nota  di
          iscrizione  a  ruolo,  con  copie   conformi   del   titolo
          esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e  della
          nota di trascrizione.  La  conformita'  di  tali  copie  e'
          attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del
          presente articolo. 
              Il cancelliere forma il fascicolo  dell'esecuzione.  Il
          pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
          ruolo e le copie  dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo
          esecutivo e del precetto sono depositate oltre  il  termine
          di cui al quinto comma. 
              In  deroga  a  quanto   previsto   dall'articolo   497,
          l'istanza di  assegnazione  o  l'istanza  di  vendita  deve
          essere depositata entro quarantacinque giorni dal  deposito
          da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del
          presente  articolo  ovvero  dal  deposito   da   parte   di
          quest'ultimo delle  copie  conformi  degli  atti,  a  norma
          dell'articolo 159-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
          del presente codice. 
              Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del
          presente capo." 
              "Art.  530.  Provvedimento  per  l'assegnazione  o  per
          l'autorizzazione della vendita. 
              Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice
          dell'esecuzione  fissa  l'udienza  per  l'audizione   delle
          parti. 
              All'udienza le parti possono  fare  osservazioni  circa
          l'assegnazione e  circa  il  tempo  e  le  modalita'  della
          vendita, e  debbono  proporre,  a  pena  di  decadenza,  le
          opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia'  decadute
          dal diritto di proporle. 
              Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
          l'accordo delle parti comparse, il giudice  dell'esecuzione
          dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. 
              Se vi sono opposizioni il  giudice  dell'esecuzione  le
          decide con sentenza e dispone con ordinanza  l'assegnazione
          o la vendita. 
              Qualora ricorra l'ipotesi prevista  dal  secondo  comma
          dell'articolo 525, e non siano intervenuti  creditori  fino
          alla presentazione del ricorso, il giudice  dell'esecuzione
          provvedera' con decreto per l'assegnazione  o  la  vendita;
          altrimenti provvedera' a norma  dei  commi  precedenti,  ma
          saranno  sentiti  soltanto  i  creditori  intervenuti   nel
          termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525. 
              Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento
          della  cauzione,  la  presentazione   delle   offerte,   lo
          svolgimento  della  gara  tra  gli  offerenti,   ai   sensi
          dell'articolo 532, nonche' il pagamento del  prezzo,  siano
          effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le  stesse
          siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per
          il sollecito svolgimento della procedura. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la  pubblicita'  prevista  dall'articolo
          490,  secondo  comma,  almeno  dieci  giorni  prima   della
          scadenza del termine per la presentazione delle  offerte  o
          della data dell'incanto. Il giudice dispone che sia  sempre
          effettuata la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo
          comma,  nel  rispetto  del  termine  di  cui   al   periodo
          precedente. 
              Fuori   dell'ipotesi   prevista   dal   secondo   comma
          dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione puo' disporre
          che il versamento del prezzo  abbia  luogo  ratealmente  ed
          entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
          569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma,  secondo
          periodo, e 587, primo comma, secondo periodo. " 
              "Art. 532. Vendita a mezzo di commissionario. 
              Il giudice dell'esecuzione  dispone  la  vendita  senza
          incanto o tramite commissionario  dei  beni  pignorati.  Le
          cose pignorate devono essere affidate all'istituto  vendite
          giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato,  ad  altro
          soggetto specializzato nel settore di  competenza  iscritto
          nell'elenco   di   cui   all'articolo   169-sexies    delle
          disposizioni  per   l'attuazione   del   presente   codice,
          affinche'   proceda   alla   vendita   in    qualita'    di
          commissionario. 
              Nello stesso provvedimento di cui  al  primo  comma  il
          giudice, dopo avere sentito, se necessario,  uno  stimatore
          dotato di specifica preparazione tecnica e  commerciale  in
          relazione alla  peculiarita'  del  bene  stesso,  fissa  il
          prezzo minimo della vendita e  l'importo  globale  fino  al
          raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e
          puo' imporre al commissionario  una  cauzione.  Il  giudice
          fissa altresi' il numero complessivo, non inferiore a  tre,
          degli esperimenti di vendita, i criteri per  determinare  i
          relativi ribassi, le  modalita'  di  deposito  della  somma
          ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore  a
          sei mesi e non superiore a un anno  alla  cui  scadenza  il
          soggetto incaricato della vendita deve restituire gli  atti
          in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del
          periodo precedente, il giudice, se non vi  sono  istanze  a
          norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata
          del processo  esecutivo,  anche  quando  non  sussistono  i
          presupposti di cui all'articolo 164-bis delle  disposizioni
          di attuazione del presente codice. 
              Se il valore delle cose risulta da listino di  borsa  o
          di mercato, la vendita  non  puo'  essere  fatta  a  prezzo
          inferiore al minimo ivi segnato. " 
              "Art. 533. Obblighi del commissionario. 
              Il  commissionario   assicura   agli   interessati   la
          possibilita' di esaminare, anche con modalita' telematiche,
          le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data
          fissata per l'esperimento di vendita e non puo'  consegnare
          la cosa all'acquirente prima del  pagamento  integrale  del
          prezzo. Egli e'  tenuto  in  ogni  caso  a  documentare  le
          operazioni  di  vendita  mediante  certificato,  fattura  o
          fissato bollato in doppio esemplare,  uno  dei  quali  deve
          essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato  dalla
          vendita, nel termine stabilito dal giudice  dell'esecuzione
          nel suo provvedimento. 
              Qualora la vendita non avvenga nel  termine  fissato  a
          norma dell'articolo 532, secondo comma,  il  commissionario
          restituisce  gli  atti  in  cancelleria  e  fornisce  prova
          dell'attivita'  specificamente  svolta  in  relazione  alla
          tipologia del bene per reperire potenziali  acquirenti.  In
          ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicita'
          disposta dal giudice. 
              Il compenso al commissionario e' stabilito dal  giudice
          dell'esecuzione con decreto. " 
              "Art. 534-bis. Delega delle operazioni di vendita. 
              Il giudice, con il provvedimento  di  cui  all'articolo
          530,delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo
          534,  ovvero  in  mancanza  a   un   notaio   avente   sede
          preferibilmente nel circondario o a  un  avvocato  o  a  un
          commercialista,  iscritti  nei  relativi  elenchi  di   cui
          all'articolo 179-ter delle disposizioni di  attuazione  del
          presente codice, il compimento delle operazioni di  vendita
          con incanto ovvero senza incanto di  beni  mobili  iscritti
          nei pubblici registri. La delega  e  gli  atti  conseguenti
          sono  regolati  dalle  disposizioni  di  cui   all'articolo
          591-bis, in quanto  compatibili  con  le  previsioni  della
          presente sezione. " 
              "Art. 534-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione. 
              Quando,  nel  corso  delle   operazioni   di   vendita,
          insorgono  difficolta'  il  professionista  delegato  o  il
          commissario possono rivolgersi al giudice  dell'esecuzione,
          il quale provvede con decreto. Le parti e  gli  interessati
          possono proporre reclamo avverso  il  predetto  decreto  ed
          avverso gli atti del professionista o del  commissario  con
          ricorso  allo  stesso  giudice,  il  quale   provvede   con
          ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
          salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
          sospensione. 
              Contro il  provvedimento  del  giudice  e'  ammesso  il
          reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies." 
              "Art. 545. Crediti impignorabili. 
              Non possono  essere  pignorati  i  crediti  alimentari,
          tranne  che  per  cause   di   alimenti,   e   sempre   con
          l'autorizzazione del  presidente  del  tribunale  o  di  un
          giudice da  lui  delegato  e  per  la  parte  dal  medesimo
          determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge. 
              Le somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
          di  quiescenza,  non  possono  essere  pignorate   per   un
          ammontare  corrispondente  alla  misura   massima   mensile
          dell'assegno  sociale,  aumentato  della  meta'.  La  parte
          eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
          dal terzo, quarto e quinto  comma  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche'  a
          titolo di pensione, di  indennita'  che  tengono  luogo  di
          pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
          su conto bancario o postale intestato al debitore,  possono
          essere  pignorate,  per  l'importo  eccedente   il   triplo
          dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo  in  data
          anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
          data del pignoramento o successivamente, le predette  somme
          possono essere pignorate nei  limiti  previsti  dal  terzo,
          quarto, quinto e  settimo  comma,  nonche'  dalle  speciali
          disposizioni di legge. 
              Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
          articolo  in  violazione  dei  divieti  e  oltre  i  limiti
          previsti dallo stesso  e  dalle  speciali  disposizioni  di
          legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
          dal giudice anche d'ufficio. " 
              "Art. 546. Obblighi del terzo. 
              Dal giorno in cui gli  e'  notificato  l'atto  previsto
          nell'articolo 543, il terzo e' soggetto relativamente  alle
          cose e alle somme da lui dovute e nei  limiti  dell'importo
          del credito precettato aumentato della meta', agli obblighi
          che la legge impone al custode . Nel caso di  accredito  su
          conto bancario o postale intestato al debitore di  somme  a
          titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative  al
          rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle  dovute  a
          causa di licenziamento, nonche' a titolo  di  pensione,  di
          indennita' che tengono luogo di pensione, o di  assegni  di
          quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato  non  operano,
          quando  l'accredito  ha  luogo   in   data   anteriore   al
          pignoramento, per un importo pari  al  triplo  dell'assegno
          sociale;  quando  l'accredito  ha  luogo  alla   data   del
          pignoramento o  successivamente,  gli  obblighi  del  terzo
          pignorato operano nei limiti  previsti  dall'articolo  545e
          dalle speciali disposizioni di legge. 
              Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il
          debitore  puo'  chiedere  la  riduzione  proporzionale  dei
          singoli pignoramenti a norma dell'articolo  496  ovvero  la
          dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il  giudice
          dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
          non oltre venti giorni dall'istanza. " 
              "Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo. 
              Quando all'udienza il creditore dichiara  di  non  aver
          ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa
          un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata  al  terzo
          almeno dieci giorni prima della nuova  udienza.  Se  questi
          non compare alla nuova udienza o,  comparendo,  rifiuta  di
          fare la dichiarazione, il credito pignorato o  il  possesso
          del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
          dal creditore, si considera  non  contestato  ai  fini  del
          procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione   fondata   sul
          provvedimento  di   assegnazione   se   l'allegazione   del
          creditore consente l'identificazione del credito o dei beni
          di appartenenza del debitore in possesso  del  terzo  e  il
          giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. 
              Il terzo puo' impugnare nelle forme e  nei  termini  di
          cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti
          adottata a norma del presente articolo,  se  prova  di  non
          averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita'  della
          notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. " 
              "Art. 549. Contestata dichiarazione del terzo. 
              Se sulla dichiarazione sorgono  contestazioni  o  se  a
          seguito  della  mancata  dichiarazione  del  terzo  non  e'
          possibile l'esatta identificazione del credito o  dei  beni
          del  debitore   in   possesso   del   terzo,   il   giudice
          dell'esecuzione,  su  istanza  di   parte,   provvede   con
          ordinanza,   compiuti   i   necessari   accertamenti    nel
          contraddittorio tra le parti e con  il  terzo.  L'ordinanza
          produce  effetti  ai  fini  del  procedimento  in  corso  e
          dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di  assegnazione
          ed  e'  impugnabile  nelle  forme  e  nei  termini  di  cui
          all'articolo 617. " 
              "Art. 567. Istanza di vendita. 
              Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo   501,   il
          creditore pignorante e  ognuno  dei  creditori  intervenuti
          muniti di titolo  esecutivo  possono  chiedere  la  vendita
          dell'immobile pignorato. 
              Il creditore che richiede la vendita  deve  provvedere,
          entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
          allo stesso l'estratto del catasto, nonche'  i  certificati
          delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative   all'immobile
          pignorato  effettuate  nei  venti   anni   anteriori   alla
          trascrizione del  pignoramento;  tale  documentazione  puo'
          essere sostituita da un certificato notarile attestante  le
          risultanze  delle   visure   catastali   e   dei   registri
          immobiliari. 
              Il  termine  di  cui  al  secondo  comma  puo'   essere
          prorogato  una  sola  volta  su  istanza  dei  creditori  o
          dell'esecutato, per giusti motivi  e  per  una  durata  non
          superiore ad  ulteriori  sessanta  giorni.  Un  termine  di
          sessanta giorni  e'  inoltre  assegnato  al  creditore  dal
          giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione  da
          questi depositata debba essere completata.  Se  la  proroga
          non  e'  richiesta  o  non  e'  concessa,  oppure   se   la
          documentazione non e' integrata nel  termine  assegnato  ai
          sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
          dell'esecuzione, anche  d'ufficio,  dichiara  l'inefficacia
          del pignoramento relativamente all'immobile  per  il  quale
          non  e'  stata  depositata  la  prescritta  documentazione.
          L'inefficacia  e'  dichiarata  con  ordinanza,  sentite  le
          parti.   Il   giudice,   con   l'ordinanza,   dispone    la
          cancellazione  della  trascrizione  del  pignoramento.   Si
          applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice  dichiara
          altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
          altri beni pignorati. " 
              "Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della
          vendita. 
              A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il
          giudice dell'esecuzione, entroquindici giorni dal  deposito
          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo
          567, nomina l'esperto che presta giuramento in  cancelleria
          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori
          di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.  Tra  la
          data del provvedimento e la data fissata per l'udienza  non
          possono decorrere piu' di novanta giorni. 
              All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a
          pena di decadenza, le opposizioni agli atti  esecutivi,  se
          non sono gia' decadute dal diritto di proporle. 
              Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la
          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta
          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale
          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi
          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza
          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la
          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il
          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,
          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi
          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo
          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e
          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,
          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara
          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'
          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo
          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici
          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo
          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'
          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'
          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma
          dell'articolo 568. 
              Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire  che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche. 
              Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con
          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la
          vendita con ordinanza. 
              Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine
          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del
          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro
          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non
          sono comparsi." 
              "Art. 571. Offerte d'acquisto. 
              Ognuno, tranne il debitore, e' ammesso  a  offrire  per
          l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a  mezzo
          di procuratore legale  anche  a  norma  dell'articolo  579,
          ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  del  prezzo,  del
          tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
          valutazione dell'offerta. 
              L'offerta non e' efficace se perviene oltre il  termine
          stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo  comma,  se  e'
          inferiore  di  oltre  un   quarto   al   prezzo   stabilito
          nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le
          modalita' stabilite nell'ordinanza di  vendita,  in  misura
          non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 
              L'offerta e' irrevocabile, salvo che: 
              1) (omissis); 
              2) il giudice ordini l'incanto; 
              3)  siano   decorsi   centoventi   giorni   dalla   sua
          presentazione ed essa non sia stata accolta. 
              L'offerta  deve  essere  depositata  in  busta   chiusa
          all'esterno  della  quale  sono  annotati,   a   cura   del
          cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione,  di
          chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
          dell'esecuzione o  del  professionista  delegato  ai  sensi
          dell'articolo 591-bis e la data  dell'udienza  fissata  per
          l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la  cauzione  e'
          da versare  mediante  assegno  circolare,  lo  stesso  deve
          essere  inserito  nella  busta.  Le   buste   sono   aperte
          all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza
          degli offerenti. " 
              "Art. 572. Deliberazione sull'offerta. 
              Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le  parti
          e i creditori iscritti non intervenuti. 
              Se  l'offerta   e'   pari   o   superiore   al   valore
          dell'immobile  stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,   la
          stessa e' senz'altro accolta. 
              Se il prezzo offerto e' inferiore  rispetto  al  prezzo
          stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore
          ad un quarto, il giudice puo' far luogo alla vendita quando
          ritiene che non vi sia seria possibilita' di conseguire  un
          prezzo superiore con una nuova vendita  e  non  sono  state
          presentate istanze di assegnazione ai  sensi  dell'articolo
          588. 
              Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574  e
          577. " 
              "Art. 573. Gara tra gli offerenti. 
              Se vi sono piu'  offerte,  il  giudice  dell'esecuzione
          invita in ogni caso gli offerenti a una  gara  sull'offerta
          piu' alta. 
              Se sono state  presentate  istanze  di  assegnazione  a
          norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore
          offerta o nell'offerta presentata per prima e' inferiore al
          valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza  di  vendita,
          il  giudice  non  fa   luogo   alla   vendita   e   procede
          all'assegnazione. 
              Ai fini dell'individuazione della migliore offerta,  il
          giudice tiene conto dell'entita' del prezzo, delle cauzioni
          prestate, delle forme, dei modi e dei tempi  del  pagamento
          nonche' di ogni altro elemento utile indicato  nell'offerta
          stessa. 
              Se il prezzo offerto all'esito della  gara  di  cui  al
          primo comma e' inferiore al valore dell'immobile  stabilito
          nell'ordinanza di vendita, il giudice  non  fa  luogo  alla
          vendita   quando   sono   state   presentate   istanze   di
          assegnazione ai sensi dell'articolo 588." 
              "Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita. 
              Il  giudice  dell'esecuzione,  quando  fa  luogo   alla
          vendita, dispone con decreto il  modo  del  versamento  del
          prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro
          il quale il versamento deve  farsi,  e,  quando  questo  e'
          avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586 .
          Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita  ha  previsto
          che il versamento del prezzo abbia luogo  ratealmente,  col
          decreto di cui al primo periodo il giudice  dell'esecuzione
          puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta,
          ad  immettersi  nel  possesso  dell'immobile   venduto,   a
          condizione che sia  prestata  una  fideiussione,  autonoma,
          irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,
          societa'  assicuratrici  o  intermediari   finanziari   che
          svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attivita'   di
          rilascio di garanzie e  che  sono  sottoposti  a  revisione
          contabile da parte di una  societa'  di  revisione  per  un
          importo pari ad almeno il trenta per cento  del  prezzo  di
          vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la  categoria
          professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
          puo'  rilasciare  la  fideiussione  a  norma  del   periodo
          precedente. La fideiussione e' rilasciata  a  favore  della
          procedura esecutiva a garanzia del  rilascio  dell'immobile
          entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di  cui
          all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del
          risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
          la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
          delegato su autorizzazione del giudice. 
              Si  applica  anche  a  questa  forma  di   vendita   la
          disposizione dell'articolo 583. 
              Se il prezzo non e' depositato a norma del  decreto  di
          cui  al  primo  comma,  il   giudice   provvede   a   norma
          dell'articolo 587. " 
              "Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario. 
              Se il prezzo non e' depositato nel  termine  stabilito,
          il  giudice  dell'esecuzione  con   decreto   dichiara   la
          decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la  perdita  della
          cauzione a titolo  di  multa  e  quindi  dispone  un  nuovo
          incanto. La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
          applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che  non
          ha versato anche una sola rata  entro  dieci  giorni  dalla
          scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
          perdita a titolo di multa anche delle  rate  gia'  versate.
          Con il decreto adottato a norma del periodo precedente,  il
          giudice ordina altresi' all'aggiudicatario  che  sia  stato
          immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;
          il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. 
              Per il nuovo incanto si procede a norma degli  articoli
          576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava,  unito  alla
          cauzione   confiscata,   risulta   inferiore    a    quello
          dell'incanto precedente, l'aggiudicatario  inadempiente  e'
          tenuto al pagamento della differenza." 
              "Art. 588. Termine per l'istanza di assegnazione. 
              Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della
          data dell'udienza fissata per la vendita,  puo'  presentare
          istanza di assegnazione a norma dell'articolo  589  per  il
          caso in cui la vendita non abbia luogo. " 
              "Art. 589. Istanza di assegnazione. 
              L'istanza di assegnazione deve contenere  l'offerta  di
          pagamento di una somma  non  inferiore  a  quella  prevista
          nell'articolo  506  ed  al  prezzo   base   stabilito   per
          l'esperimento di vendita per cui e' presentata. 
              Fermo  quanto  previsto  al  primo  comma,   se   nella
          procedura non risulta che vi sia alcuno  dei  creditori  di
          cui all'articolo  498  e  se  non  sono  intervenuti  altri
          creditori  oltre  al  procedente,  questi  puo'  presentare
          offerta di pagamento di una somma pari alla differenza  fra
          il suo credito in linea capitale e il  prezzo  che  intende
          offrire, oltre le spese. " 
              "Art. 590. Provvedimento di assegnazione. 
              Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi
          sono domande di assegnazione, il  giudice  provvede  su  di
          esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
          versare l'eventuale conguaglio. 
              Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto
          di trasferimento a norma dell'articolo 586. " 
              "Art. 591. Provvedimento di amministrazione giudiziaria
          o di incanto. 
              Se non vi sono domande di assegnazione o se  decide  di
          non  accoglierle,  il   giudice   dell'esecuzione   dispone
          l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592  e
          seguenti,  oppure  pronuncia  nuova  ordinanza   ai   sensi
          dell'articolo 576 perche' si proceda a incanto, sempre  che
          ritenga che la vendita con tale modalita' possa aver  luogo
          ad un prezzo superiore della meta' rispetto al  valore  del
          bene, determinato a norma dell'articolo 568. 
              Il giudice puo' altresi' stabilire  diverse  condizioni
          di vendita e diverse  forme  di  pubblicita',  fissando  un
          prezzo base inferiore al precedente fino al  limite  di  un
          quarto. Il  giudice,  se  stabilisce  nuove  condizioni  di
          vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un  nuovo
          termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore  a
          novanta, entro il quale  possono  essere  proposte  offerte
          d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. 
              Se al secondo tentativo la vendita  non  ha  luogo  per
          mancanza di offerte e vi sono domande di  assegnazione,  il
          giudice  assegna  il  bene  al  creditore  o  ai  creditori
          richiedenti,   fissando   il   termine   entro   il   quale
          l'assegnatario  deve  versare  l'eventuale  conguaglio.  Si
          applica il secondo comma dell'articolo 590. " 
              "Art. 591-bis. Delega delle operazioni di vendita. 
              Il giudice dell'esecuzione, salvo  quanto  previsto  al
          secondo  comma,  con  l'ordinanza  con  la  quale  provvede
          sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo  569,  terzo
          comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede  nel
          circondario o a un avvocato  ovvero  a  un  commercialista,
          iscritti nei relativi elenchi di cui  all'articolo  179-ter
          delle disposizioni di attuazione del  presente  codice,  il
          compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'
          indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.  Con  la
          medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per  lo
          svolgimento delle operazioni delegate, le  modalita'  della
          pubblicita', il luogo di  presentazione  delle  offerte  ai
          sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
          delle  offerte,  alla  gara  tra  gli  offerenti   e   alle
          operazioni dell'eventuale incanto.  Si  applica  l'articolo
          569, quarto comma. 
              Il  giudice  non  dispone  la  delega  ove,  sentiti  i
          creditori, ravvisi  l'esigenza  di  procedere  direttamente
          alle operazioni di vendita a tutela degli  interessi  delle
          parti. 
              Il professionista delegato provvede: 
              1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
          dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche  conto  della
          relazione redatta  dall'esperto  nominato  dal  giudice  ai
          sensi dell'articolo 569, primo  comma,  e  delle  eventuali
          note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
          quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente
          codice; 
              2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570  e,  ove
          occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 
              3)   alla   deliberazione    sull'offerta    a    norma
          dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui  agli
          articoli 573 e 574; 
              4) alle operazioni  dell'incanto  e  all'aggiudicazione
          dell'immobile a norma dell'articolo 581; 
              5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di  nomina
          di cui all'articolo 583; 
              6) sulle offerte dopo l'incanto a  norma  dell'articolo
          584 e sul  versamento  del  prezzo  nella  ipotesi  di  cui
          all'articolo 585, secondo comma; 
              7) sulla istanza di assegnazione  di  cui  all'articolo
          590 e 591, terzo comma; 
              8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine  per
          la presentazione  di  nuove  offerte  d'acquisto  ai  sensi
          dell'articolo 591; 
              9) alla  fissazione  dell'ulteriore  incanto  nel  caso
          previsto dall'articolo 587; 
              10) ad autorizzare l'assunzione  dei  debiti  da  parte
          dell'aggiudicatario    o    dell'assegnatario    a    norma
          dell'articolo 508; 
              11) alla esecuzione delle formalita' di  registrazione,
          trascrizione   e   voltura   catastale   del   decreto   di
          trasferimento, alla comunicazione dello stesso a  pubbliche
          amministrazioni  negli  stessi   casi   previsti   per   le
          comunicazioni di atti volontari  di  trasferimento  nonche'
          all'espletamento delle formalita'  di  cancellazione  delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          conseguenti al decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal
          giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
              12) alla formazione del progetto  di  distribuzione  ed
          alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che,  dopo
          avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi
          dell'articolo 596; 
              13) ad ordinare alla banca  o  all'ufficio  postale  la
          restituzione  delle  cauzioni  e  di   ogni   altra   somma
          direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
          alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
          La restituzione ha  luogo  nelle  mani  del  depositante  o
          mediante bonifico a favore degli stessi conti da  cui  sono
          pervenute le somme accreditate. 
              Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato  che
          tutte le attivita', che,  a  norma  degli  articoli  571  e
          seguenti, devono essere compiute in cancelleria  o  davanti
          al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
          dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista  delegato
          presso  il   suo   studio   ovvero   nel   luogo   indicato
          nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
          l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del
          presente codice. 
              Il  professionista  delegato  provvede  altresi'   alla
          redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
          contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
          stesse si svolgono, le generalita' delle persone  presenti,
          la descrizione delle  attivita'  svolte,  la  dichiarazione
          dell'aggiudicazione   provvisoria   con   l'identificazione
          dell'aggiudicatario. 
              Il   verbale   e'   sottoscritto   esclusivamente   dal
          professionista delegato ed  allo  stesso  non  deve  essere
          allegata la  procura  speciale  di  cui  all'articolo  579,
          secondo comma. 
              Se il prezzo non  e'  stato  versato  nel  termine,  il
          professionista  delegato  ne  da'  tempestivo   avviso   al
          giudice, trasmettendogli il fascicolo. 
              Avvenuto il versamento  del  prezzo  con  le  modalita'
          stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e  590,  secondo
          comma, il professionista delegato predispone il decreto  di
          trasferimento  e  trasmette  senza   indugio   al   giudice
          dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
          legge, deve essere allegato il certificato di  destinazione
          urbanistica dell'immobile quale  risultante  dal  fascicolo
          processuale.  Il  professionista  delegato  provvede   alla
          trasmissione del fascicolo al giudice  dell'esecuzione  nel
          caso  in  cui  non  faccia  luogo  all'assegnazione  o   ad
          ulteriori incanti ai sensi  dell'articolo  591.  Contro  il
          decreto  previsto  nel  presente   comma   e'   proponibile
          l'opposizione di cui all'articolo 617. 
              Le somme versate  dall'aggiudicatario  sono  depositate
          presso una  banca  o  su  un  conto  postale  indicati  dal
          giudice. 
              I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   586   restano
          riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega
          al professionista delle operazioni di vendita. 
              Il  giudice  dell'esecuzione,  sentito   l'interessato,
          dispone la revoca della delega delle operazioni di  vendita
          se non vengono rispettati i termini e le direttive  per  lo
          svolgimento delle operazioni, salvo che  il  professionista
          delegato dimostri che il mancato  rispetto  dei  termini  o
          delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. " 
              "Art. 591-ter. Ricorso al giudice dell'esecuzione. 
              Quando,  nel  corso  delle   operazioni   di   vendita,
          insorgono  difficolta',  il  professionista  delegato  puo'
          rivolgersi al giudice dell'esecuzione,  il  quale  provvede
          con decreto. Le parti e gli  interessati  possono  proporre
          reclamo avverso il predetto  decreto  nonche'  avverso  gli
          atti del professionista delegato con  ricorso  allo  stesso
          giudice, il quale provvede con ordinanza;  il  ricorso  non
          sospende le operazioni di vendita  salvo  che  il  giudice,
          concorrendo gravi motivi, disponga la  sospensione.  Contro
          il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi
          dell'articolo 669-terdecies." 
              "Art. 615. Forma dell'opposizione. 
              Quando si contesta il diritto  della  parte  istante  a
          procedere ad esecuzione forzata  e  questa  non  e'  ancora
          iniziata, si puo'  proporre  opposizione  al  precetto  con
          citazione davanti  al  giudice  competente  per  materia  o
          valore e  per  territorio  a  norma  dell'articolo  27.  Il
          giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su  istanza  di
          parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della
          parte istante e' contestato solo parzialmente,  il  giudice
          procede  alla  sospensione  dell'efficacia  esecutiva   del
          titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. 
              Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione  di  cui
          al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione delle parti davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio  per  la  notificazione  del   ricorso   e   del
          decreto.".