Art. 13 Disposizioni transitorie 1. Con successivi decreti si provvedera' a stabilire le ulteriori regole tecniche ed operative necessarie allo svolgimento, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, per i quali continuano ad applicarsi in via transitoria, per quanto non previsto dal presente decreto, le vigenti disposizioni processuali in materia di atti, documenti, registri, comunicazioni e notificazioni non digitali. 2. Fino all'attivazione di un sistema informativo dedicato, i conti giudiziali e i relativi atti o documenti ricevuti a mezzo posta elettronica certificata sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti, salvo diversa disposizione del Giudice; i relativi fascicoli cartacei sono costituiti a cura delle Segreterie, con le modalita' di cui all'art. 6 e senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione del giudizio a ruolo d'udienza ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. 3. Per le comunicazioni e le notificazioni nonche' per il deposito e la trasmissione di atti e documenti di cui al presente decreto, le Sezioni giurisdizionali e le Procure possono avvalersi, nei rapporti tra loro, in alternativa all'utilizzo della posta elettronica certificata, dei sistemi informativi della Corte dei conti che garantiscano gli stessi requisiti di certezza, integrita' ed autenticita' della trasmissione.