Art. 13 Sospensione facoltativa 1. Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, puo' disporne la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni. 2.La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e' dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.