Art. 13 
 
                   Cellule staminali emopoietiche 
 
  1. Il donatore di CSE possiede i requisiti previsti per l'idoneita'
alla donazione di sangue intero ed emocomponenti, e  quelli  previsti
dalla normativa vigente in materia di cellule e tessuti. 
  2.  In  particolari  situazioni  di  necessita'  e  per  specifiche
esigenze  cliniche  possono  essere  adottati  criteri  di  idoneita'
diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel
rispetto comunque del criterio  della  massima  tutela  a  protezione
della salute del donatore e del paziente. 
  3. Le disposizioni specifiche relative alla raccolta  allogenica  e
autologa   di   cellule   staminali   emopoietiche   sono   riportate
nell'Allegato XI, rispettivamente ai punti A.2 e A.3. 
  4. Specifiche disposizioni per la conservazione  e  l'etichettatura
di cellule staminali emopoietiche sono  riportate  nell'Allegato  XI,
parte B.