Art. 13 Cellule staminali emopoietiche 1. Il donatore di CSE possiede i requisiti previsti per l'idoneita' alla donazione di sangue intero ed emocomponenti, e quelli previsti dalla normativa vigente in materia di cellule e tessuti. 2. In particolari situazioni di necessita' e per specifiche esigenze cliniche possono essere adottati criteri di idoneita' diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore e del paziente. 3. Le disposizioni specifiche relative alla raccolta allogenica e autologa di cellule staminali emopoietiche sono riportate nell'Allegato XI, rispettivamente ai punti A.2 e A.3. 4. Specifiche disposizioni per la conservazione e l'etichettatura di cellule staminali emopoietiche sono riportate nell'Allegato XI, parte B.