Art. 13 
 
 
                   Operazioni di scambio di titoli 
 
  1. Nel determinare i requisiti patrimoniali per  le  operazioni  di
prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per
operazioni di pronti  contro  termine,  inclusi  i  liquidity  swaps,
l'impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati  nello  stato
patrimoniale  redatto  ai  fini  di  solvibilita'.  L'impresa   tiene
altresi' conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti  dalla
transazione o dall'accordo. 
  2. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di  solvibilita'  e'
rilevato l'attivo ceduto in prestito ma non anche  l'attivo  ricevuto
come corrispettivo, l'impresa: 
    a) applica  i  sottomoduli  del  rischio  di  mercato  pertinenti
all'attivo ceduto in prestito; 
    b)   include   l'attivo   ceduto   in   prestito   nel    calcolo
dell'SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo  1  di  cui  all'art.
189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto  di
attenuazione  del   rischio   fornito   dall'attivo   ricevuto   come
corrispettivo,  se  quest'ultimo  si  qualifica  come  contratto   di
garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati. 
  3. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di  solvibilita'  e'
rilevato l'attivo ricevuto come corrispettivo ma non  anche  l'attivo
ceduto in prestito, l'impresa: 
    a) applica  i  sottomoduli  del  rischio  di  mercato  pertinenti
all'attivo ricevuto come corrispettivo; 
    b) tiene conto dell'attivo ceduto in  prestito  nel  calcolo  del
SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1  di  cui  all'art.  189,
paragrafo 2, degli Atti delegati,  considerando  il  relativo  valore
rilevato nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita'  al
momento dello scambio, nei casi in cui i termini  contrattuali  o  di
legge diano luogo al rischio  che,  nell'ipotesi  di  insolvenza  del
mutuatario, l'attivita' concessa in  prestito  non  venga  restituita
anche se l'attivita' ricevuta e' stata restituita. 
  4. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita' sono
rilevati sia l'attivo ceduto in prestito sia l'attivo  ricevuto  come
corrispettivo, l'impresa: 
    a) applica i sottomoduli del rischio di  mercato  pertinenti  sia
all'attivo  ceduto  in  prestito   che   all'attivo   ricevuto   come
corrispettivo; 
    b)  include  l'attivo  ceduto  in  prestito   nel   calcolo   del
SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1  di  cui  all'art.  189,
paragrafo 2, degli  Atti  delegati,  tenendo  conto  dell'effetto  di
attenuazione  del   rischio   fornito   dall'attivo   ricevuto   come
corrispettivo,  se  quest'ultimo  si  qualifica  come  contratto   di
garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati; 
    c) considera nel  calcolo  del  SCRinterest  rate  le  passivita'
derivanti dall'accordo che genera  il  prestito,  che  sono  rilevate
nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita'.