Art. 13 Operazioni di scambio di titoli 1. Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per operazioni di pronti contro termine, inclusi i liquidity swaps, l'impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita'. L'impresa tiene altresi' conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dalla transazione o dall'accordo. 2. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita' e' rilevato l'attivo ceduto in prestito ma non anche l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ceduto in prestito; b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo dell'SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati. 3. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita' e' rilevato l'attivo ricevuto come corrispettivo ma non anche l'attivo ceduto in prestito, l'impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all'attivo ricevuto come corrispettivo; b) tiene conto dell'attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, considerando il relativo valore rilevato nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita' al momento dello scambio, nei casi in cui i termini contrattuali o di legge diano luogo al rischio che, nell'ipotesi di insolvenza del mutuatario, l'attivita' concessa in prestito non venga restituita anche se l'attivita' ricevuta e' stata restituita. 4. Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita' sono rilevati sia l'attivo ceduto in prestito sia l'attivo ricevuto come corrispettivo, l'impresa: a) applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti sia all'attivo ceduto in prestito che all'attivo ricevuto come corrispettivo; b) include l'attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all'art. 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell'effetto di attenuazione del rischio fornito dall'attivo ricevuto come corrispettivo, se quest'ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell'art. 214 degli Atti delegati; c) considera nel calcolo del SCRinterest rate le passivita' derivanti dall'accordo che genera il prestito, che sono rilevate nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilita'.