Art. 13 
 
 
              Monitoraggio e certificazione di qualita' 
 
  1. Il Ministero procede annualmente,  congiuntamente  al  Ministero
dello sviluppo economico per i  procedimenti  di  composizione  della
crisi  da  sovraindebitamento  del   consumatore,   al   monitoraggio
statistico  dei  procedimenti  di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli
organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del  comma  2.
Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di  statistica,
provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente  nei
modi e  nei  tempi  stabiliti  da  circolari  o  atti  amministrativi
equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica. 
  2. Entro il mese di dicembre  di  ogni  anno,  gli  organismi  sono
tenuti a trasmettere al responsabile i dati: 
  a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II  della
legge; 
  b) sul numero dei provvedimenti  di  diniego  di  omologazione,  di
risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli  accordi  e  dei
piani omologati, nonche' sul  numero  dei  casi  di  conversione  dei
procedimenti di composizione della  crisi  da  sovraindebitamento  in
quelli di liquidazione del patrimonio; 
  c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e  dai  piani
omologati nonche' accertati in sede di liquidazione; 
  d)  sulla  percentuale  di  soddisfazione  dei  creditori  rispetto
all'ammontare  del  passivo  verificato  risultante   all'esito   dei
procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica
della percentuale di soddisfazione dei chirografari; 
  e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto  delle
istanze di esdebitazione; 
  f) sull'ammontare delle spese di procedura. 
  3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma
2, rilascia una certificazione di qualita' all'organismo richiedente,
nei modi e nei tempi stabiliti da  circolari  o  atti  amministrativi
equipollenti. Ai fini del periodo  precedente  il  responsabile  puo'
acquisire  ulteriori  informazioni  dagli  organismi  richiedenti   e
avvalersi della collaborazione  di  un  professore  universitario  in
materie  giuridiche,  di  un  professore  universitario  in   materie
economiche e di un magistrato con funzioni  di  giudice  delegato  ai
fallimenti,  designati  dal  Capo  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia per un periodo non superiore a tre anni;  ai  collaboratori
designati non spettano  compensi,  ne'  rimborsi  spese  a  qualsiasi
titolo dovuti. 
  4. La certificazione di qualita'  rilasciata  dal  responsabile  e'
pubblicata  sui  siti  internet  del   Ministero   e   dell'organismo
richiedente. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Alle  attivita'
previste  dal  presente  articolo  le   amministrazioni   interessate
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il capo II della citata legge 27 gennaio 2012, n.  3,
          reca:  «Procedimenti  di  composizione   della   crisi   da
          sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio».