Art. 13 
 
 
               Modalita' di trasmissione dell'offerta 
 
  1. L'offerta e i documenti allegati  sono  inviati  a  un  apposito
indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante  la
casella  di  posta   elettronica   certificata   indicata   a   norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera n). 
  2. Ciascun  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per  la
vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del
gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita
telematica di aver provveduto al rilascio  delle  credenziali  previa
identificazione del richiedente a norma del presente regolamento. 
  3. Quando l'identificazione e'  eseguita  per  via  telematica,  la
stessa puo' aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui  al
comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta
con firma elettronica, di un documento  analogico  di  identita'  del
richiedente. La copia per immagine e' priva di elementi attivi ed  ha
i formati  previsti  dalle  specifiche  tecniche  stabilite  a  norma
dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un  documento  di
identita' rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea,  la  copia
per immagine deve essere estratta dal passaporto. 
  4. Il responsabile per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma  1,  che
il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso
sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive  in
un'apposita area pubblica del  portale  dei  servizi  telematici  del
Ministero.