Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
     all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
 
  1. Dopo l'articolo 64 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 64-bis (Adozioni e affidamenti). - 1. In  caso  di  adozione,
nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non  iscritte  ad  altre
forme obbligatorie, spetta,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
un'indennita' per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalita' di cui  al
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato  ai
sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449. 
  Art. 64-ter (Automaticita' delle prestazioni). - 1. I lavoratori  e
le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non  iscritti  ad  altre
forme obbligatorie, hanno diritto all'indennita' di maternita'  anche
in caso di mancato versamento alla gestione dei  relativi  contributi
previdenziali da parte del committente.».