Art. 13 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
  talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole:  «  o  per  suo
conto in  altro  Stato  membro  ovvero  fuori  del  territorio  della
Comunita'» sono soppresse; 
  b)  all'articolo  41,  comma  3,  le  parole:  «o  per  essere  ivi
temporaneamente utilizzati  per  l'esecuzione  di  prestazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «se   i   beni   sono   successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel
territorio dello Stato, ovvero per i  beni  inviati  in  altro  Stato
membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione  di
prestazioni». 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo degli articoli 38 e 41  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle  disposizioni  in
          materia di imposte sugli oli minerali,  sull'alcole,  sulle
          bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e  in  materia  di
          IVA con quelle recate  da  direttive  CEE  e  modificazioni
          conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'  disposizioni
          concernenti  la  disciplina  dei  Centri   autorizzati   di
          assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi  di  imposta,
          l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi   di   impresa   fino
          all'ammontare   corrispondente   al   contributo    diretto
          lavorativo,  l'istituzione  per  il  1993   di   un'imposta
          erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
          tributarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto
          1993, n. 203, come modificati dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 38 (Acquisti intracomunitari). - (Omissis). 
              5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
                a) l'introduzione nel territorio dello Stato di  beni
          oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o  di
          manipolazioni usuali ai sensi,  rispettivamente,  dell'art.
          1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle
          Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, e  dell'art.  18
          del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio  1988,  n.
          2503, se i beni sono successivamente trasportati o  spediti
          al committente, soggetto  passivo  d'imposta,  nello  Stato
          membro di provenienza; l'introduzione nel territorio  dello
          Stato di beni temporaneamente utilizzati  per  l'esecuzione
          di prestazioni o che, se importati,  beneficerebbero  della
          ammissione  temporanea  in  esenzione   totale   dai   dazi
          doganali. 
              (Omissis)." 
              "Art. 41. 
              (Omissis). 
              3. Cessioni intracomunitarie non imponibili 
              La disposizione di cui al comma 2, lettera c),  non  si
          applica per i beni inviati in altro Stato  membro,  oggetto
          di perizie o  delle  operazioni  di  perfezionamento  o  di
          manipolazioni  usuali  indicate  nell'art.  38,  comma   5,
          lettera a), se i beni sono  successivamente  trasportati  o
          spediti al committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nel
          territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in  altro
          Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati  per
          l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi  importati
          beneficerebbero  della  ammissione  temporanea  in   totale
          esenzione dai dazi doganali. 
              (Omissis).".