Art. 13 
 
 
                   Semplificazione delle attivita' 
                   degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. Al fine di favorire  e  semplificare  le  attivita'  degli  enti
pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative  piu'
consone alle peculiarita' degli scopi  istituzionali  di  tali  enti,
anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del  documento  European  Framework   for   Research   Careers,   con
particolare  riguardo  alla  liberta'  di  ricerca  e   all'autonomia
professionale; consentire la portabilita' dei progetti di  ricerca  e
la relativa titolarita'  valorizzando  la  specificita'  del  modello
contrattuale del sistema degli enti di ricerca; 
    b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema  di  regole
piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e
delle  esigenze  del  settore,  nel  campo  degli   acquisti,   delle
partecipazioni internazionali, dell'espletamento e  dei  rimborsi  di
missioni  fuori  sede  finalizzate  ad  attivita'  di  ricerca,   del
reclutamento, delle spese generali e dei  consumi,  ed  in  tutte  le
altre attivita' proprie degli EPR; 
    c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi; 
    d)    razionalizzazione    e    semplificazione    dei    vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente
a quelli di tipo «a budget»; 
    e) semplificazione della normativa  riguardante  gli  EPR  e  suo
coordinamento con le migliori pratiche internazionali. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro
delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentite le parti sociali per gli aspetti  di  compatibilita'  con  le
norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca,  previa
acquisizione  del  parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  del
parere  del  Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema
di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque
procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per  il  riferimento   all'articolo   8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1.