Art. 13 
 
              Allontanamento ingiustificato dai centri 
 
  1. L'allontanamento ingiustificato  dalle  strutture  di  cui  agli
articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni di accoglienza di
cui  al  presente  decreto,  adottata  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 23,  comma  1,  lettera  a),  con  gli  effetti  di  cui
all'articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  23-bis  del   decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda  l'art.  25  del
          presente decreto.