Art. 13 
 
 
                            Contribuzione 
 
  1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10  e'  stabilito  un
contributo ordinario, nella misura di: 
    a)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
fino a 50 dipendenti; 
    b)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
oltre 50 dipendenti; 
    c)  4,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e
artigianato edile; 
    d)  3,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali  per  gli  operai  delle   imprese   dell'industria   e
artigianato lapidei; 
    e)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti; 
    f)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile   ai   fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti. 
  2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,  indicato
al comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con  effetto  dal  1°
gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.  Per  le  imprese
costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero  di
dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenuta
a fornire all'INPS apposita dichiarazione al  verificarsi  di  eventi
che,  modificando  la  forza   lavoro   in   precedenza   comunicata,
influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui
al presente  articolo  sono  da  comprendersi  nel  calcolo  tutti  i
lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,  che
prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di   subordinazione   sia
all'interno che all'esterno dell'azienda. 
  3. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ordinaria e' stabilito il  contributo  addizionale  di  cui
all'articolo 5. Il contributo  addizionale  non  e'  dovuto  per  gli
interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.