Art. 13 
                      Accesso alle informazioni 
                    del FSE per finalita' di cura 
 
  1. Il FSE e' uno strumento a disposizione dell'assistito, che  puo'
consentirne  l'accesso  ai   soggetti   del   SSN   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che lo  prendono  in  cura,  secondo  quanto
definito dal comma 5 dell'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
  2. L'accesso alle informazioni del FSE da parte dei soggetti di cui
al comma 1 e' consentito solo se  si  verificano  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) l'assistito ha espresso esplicito consenso all'accesso al FSE; 
    b)  le  informazioni  da  trattare  sono  esclusivamente   quelle
pertinenti al processo di cura in atto; 
    c) i soggetti che  accedono  alle  informazioni  rientrano  nelle
categorie di soggetti abilitati alla consultazione del  FSE  indicate
dall'assistito e sono effettivamente coinvolti nel processo di cura. 
  3. Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE  e'  registrato
in apposita sezione a disposizione dell'assistito, che puo' prenderne
visione in  qualunque  momento  accedendo  al  proprio  FSE  per  via
telematica. E'  facolta'  della  regione  o  provincia  autonoma  che
istituisce il FSE prevedere un servizio  di  notifica,  che  permette
all'assistito  di  essere  avvisato  dell'accesso  alle  informazioni
contenute nel proprio FSE, attraverso l'invio di  uno  Short  Message
Service (SMS) su un  numero  di  telefono  mobile  ovvero  attraverso
l'invio di un messaggio alla casella di posta  elettronica,  indicati
dall'assistito. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il riferimento al comma 5  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, vedasi  nelle
          note all'articolo 1.