Art. 13 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia
di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che immette sul mercato un prodotto cosmetico con  etichettatura  non
conforme alle  disposizioni  dell'articolo  19  e  dell'articolo  20,
paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
cui all'articolo 4 del regolamento  che  impiega  nell'etichettatura,
nella presentazione sul mercato  o  nella  pubblicita'  dei  prodotti
cosmetici diciture, denominazioni, marchi,  immagini  o  altri  segni
figurativi che attribuiscano ai  prodotti  stessi  caratteristiche  o
funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000.