Art. 13. (Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo. 3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.