Art. 13 Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti 1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti eolici offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. 2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita' finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento; b) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura: i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€; ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino a 200 ML€; iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€. 3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita' del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalita' specificate nell'allegato 3. 4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'art. 12 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili gia' in esercizio, sono presenti criticita' nella gestione in sicurezza delle reti, indicando l'ulteriore capacita' produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE da' evidenza della massima capacita' produttiva incentivabile nelle predette zone.