Art. 13 Disposizione per il personale delle forze di Polizia 1. Al personale appartenente alle forze di polizia, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016. 2. Al personale di cui al comma 1 direttamente impiegato nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalita', oltre all'Indennita' di ordine pubblico puo' essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto fino al 30 settembre 2016: a) per l'impiego sul territorio colpito, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, per il periodo dal 24 al 31 agosto, e di 300 ore mensili pro-capite per il mese di settembre e comunque nel limite massimo, rispettivamente, di 12 e 10 ore giornaliere pro-capite; b) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite. 3. L'individuazione delle unita' di cui al comma 2, punto b), per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, e' comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attivita' per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia dal vertice della struttura di appartenenza. 4. Per il personale di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto dai commi 4, 5 ed 8 dell'art. 5, dell'ordinanza n. 392/2016.