Art. 13 
 
              Sottoprodotti utilizzabili negli impianti 
                         a biomasse e biogas 
 
  1. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al  fine  di  ridurre  l'impatto
ambientale  dell'economia  italiana  in  termini  di  produzione   di
anidride  carbonica  e  di  realizzare  processi  di  produzione   in
un'ottica   di   implementazione   di   un'economia   circolare,    i
sottoprodotti   della   trasformazione   degli    zuccheri    tramite
fermentazione, nonche'  i  sottoprodotti  della  produzione  e  della
trasformazione  degli  zuccheri  da  biomasse  non  alimentari,  e  i
sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli  vegetali  sono
inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti  a
biomasse  e  biogas   ai   fini   dell'accesso   ai   meccanismi   di
incentivazione della produzione di energia elettrica  da  impianti  a
fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio   2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 159 del 10 luglio 2012. 
  2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione  da  parte  dei
gestori degli impianti esistenti della volonta' di impiego anche  dei
sottoprodotti di  cui  al  comma  1,  la  regione  competente  adegua
l'autorizzazione  unica  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni,  ed
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua  la  qualifica  di
impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere. 
 
          Note all'art. 13: 
              Per i riferimenti del d.lgs, n. 152 del 2006,  si  veda
          nelle note all'art. 2. 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   12   del   decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato   interno   dell'elettricita')   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 25, S.O. del 31 gennaio 2004: 
              "Art. 12.  Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative. - 1. Le opere per la realizzazione
          degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche'  le
          opere connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  alla
          costruzione  e   all'esercizio   degli   stessi   impianti,
          autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
          ed indifferibili ed urgenti. 
              2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza   del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti  ad  una
          autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
          province delegate dalla regione, ovvero, per  impianti  con
          potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW,  dal
          Ministero dello  sviluppo  economico,  nel  rispetto  delle
          normative vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  di
          tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A  tal  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata dalla regione  o  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
          di autorizzazione. Resta fermo  il  pagamento  del  diritto
          annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli  impianti
          offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal  Ministero  dei
          trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico  e
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, con le modalita' di  cui  al  comma  4  e  previa
          concessione d'uso del  demanio  marittimo  da  parte  della
          competente autorita' marittima. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il  previo
          espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica   di
          assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui all'art.
          20 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,  il  termine  massimo   per   la
          conclusione  del  procedimento  unico   non   puo'   essere
          superiore a novanta giorni, al  netto  dei  tempi  previsti
          dall'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e  successive  modificazioni,  per  il   provvedimento   di
          valutazione di impatto ambientale. 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli  impianti
          per produzione di biometano di  nuova  costruzione,  e  per
          impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica  utilita'
          e le  procedure  conseguenti  per  le  opere  connesse,  il
          proponente deve dimostrare nel corso  del  procedimento,  e
          comunque prima dell'autorizzazione, la  disponibilita'  del
          suolo su cui realizzare l'impianto. 
              5.   All'installazione   degli   impianti   di    fonte
          rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
          i  quali  non   e'   previsto   il   rilascio   di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
              6. L'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
              7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c),  possono  essere
          ubicati anche in zone  classificate  agricole  dai  vigenti
          piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra'  tenere  conto
          delle disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel  settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, art. 14. 
              8. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art. 10, commi 1 e 2, nonche'  di  quanto  disposto  al
          comma 10. 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.