Art. 13 Disposizioni finali 1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione e' accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalita' di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantita' di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari.