Art. 13 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  I  soggetti  esercenti  gli  impianti  di   distribuzione   dei
carburanti esenti per la  navigazione,  in  attivita'  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  regolamento,  integrano,  entro  60
giorni  dalla  medesima,   la   documentazione   gia'   in   possesso
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo  da  adeguarsi  alle
disposizioni del presente regolamento. 
  2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma  6,  di
comprovata e riconosciuta  sussistenza  di  oggettive  condizioni  di
difficolta' di  approvvigionamento,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli puo' autorizzare, secondo i criteri  che  saranno  stabiliti
con determinazione del Direttore  della  medesima  Agenzia  e  previa
istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti  per
la navigazione impiegati per  il  trasporto  passeggeri  nelle  acque
marine comunitarie senza la preventiva  denaturazione,  limitatamente
ad un quantitativo prestabilito,  ricevuto  da  un  unico  fornitore,
previa  prestazione  di  una  cauzione  sul   pagamento   dell'accisa
determinata in misura pari al cento per cento  dell'imposta  gravante
sul quantitativo autorizzato e alle condizioni  di  cui  al  presente
comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione e'  accordata
mediante  restituzione  dell'imposta  pagata  con  la  procedura   di
accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 
  3. Con provvedimento dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
possono  essere  rideterminate,  anche  in  relazione  all'evoluzione
tecnologica  della  strumentazione  ordinariamente  installata  sulle
autocisterne e sulle bettoline di cui  al  presente  regolamento,  le
modalita' di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli, dei dati relativi alle quantita' di  carburanti  esenti
per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero  direttamente  ai
soggetti beneficiari.