Art. 13 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "titolo III, capo IV" sono sostituite dalle seguenti: "titolo III, capi III, IV e IV-bis"; b) al comma 4, dopo le parole: "alla sanita' pubblica" sono inserite le seguenti: "e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente,".
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. 2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore. 3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. 4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. 5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.".