Art. 13
Domanda di indennizzo
1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli
aventi diritto in caso di morte della vittima del reato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di
inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e
documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui
all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il
giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti
dell'autore del reato;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle
condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed
e);
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per
prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del
reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni
dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto
l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva
infruttuosamente esperita.
Note all'art. 13:
- L'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A)), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, cosi' recita:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».