Art. 13 Consiglio del Sistema nazionale 1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attivita' del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie e indennita', e l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale. 2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale. 3. Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunita' di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.