Art. 13 
 
 
               Costituzione di cauzioni verso lo Stato 
                        o altri enti pubblici 
 
  1. All'articolo 1, lettera b), della legge 10 giugno 1982, n.  348,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da consorzi  di
garanzia collettiva dei fidi iscritti  nell'albo  degli  intermediari
finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385,  e  sottoposti  alla  vigilanza  della  Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 10 giugno
          1982,  n.  348  (Costituzione  di  cauzioni   con   polizze
          fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo  Stato  ed
          altri enti pubblici), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          14 giugno 1982, n.  161,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. - In tutti  i  casi  in  cui  e'  prevista  la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente pubblico, questa puo' essere  costituita  in  uno  dei
          seguenti modi: 
              a) da reale e valida cauzione, ai  sensi  dell'art.  54
          del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e  per
          la contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
              b) la fidejussione bancaria rilasciata  da  aziende  di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n.  375,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
          ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti
          nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art.
          106 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385,  e  sottoposti  alla  vigilanza  della  Banca
          d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico; 
              c) da polizza assicurativa  rilasciata  da  imprese  di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo cauzioni ed operante nel territorio  della  Repubblica
          in regime di liberta' di  stabilimento  o  di  liberta'  di
          prestazione di servizi.». 
              - Il testo del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.