Art. 13 
 
 
             Controllo giudiziario sull'amministrazione 
                  di societa' a controllo pubblico 
 
  1. Nelle societa' a controllo pubblico, in deroga ai limiti  minimi
di partecipazione previsti  dall'articolo  2409  del  codice  civile,
ciascuna   amministrazione    pubblica    socia,    indipendentemente
dall'entita' della partecipazione di cui e' titolare, e'  legittimata
a presentare denunzia di gravi irregolarita' al tribunale. 
  2. Il presente articolo si applica anche alle societa' a  controllo
pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2409 del  citato  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 262,  recante  «Approvazione  del
          testo del Codice civile»: 
              «2409. Denunzia al tribunale 
              Se vi e' fondato sospetto che  gli  amministratori,  in
          violazione  dei  loro  doveri,   abbiano   compiuto   gravi
          irregolarita' nella gestione  che  possono  arrecare  danno
          alla societa' o a una o piu' societa' controllate,  i  soci
          che rappresentano il decimo del capitale sociale  o,  nelle
          societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del  capitale  di
          rischio,  il  ventesimo  del   capitale   sociale   possono
          denunziare i fatti  al  tribunale  [c.c.  2392,  2400]  con
          ricorso notificato anche alla  societa'.  Lo  statuto  puo'
          prevedere percentuali minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di  una  cauzione  [c.p.c.  119].   Il   provvedimento   e'
          reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  [c.c.  2363,   2364,
          2364-bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei  casi
          piu'   gravi   puo'   revocare   gli   amministratori    ed
          eventualmente anche i sindaci [c.c.  2487]  e  nominare  un
          amministratore giudiziario, determinandone i  poteri  e  la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita'  contro  gli  amministratori  [c.c.   2393,
          2393-bis, 2394, 2394-bis]  e  i  sindaci  [c.c.  2407].  Si
          applica l'ultimo comma dell'art. 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' [c.c. 2484] o  la  sua
          ammissione ad una procedura concorsuale. 
          I provvedimenti previsti da questo articolo possono  essere
          adottati anche su richiesta  del  collegio  sindacale,  del
          consiglio di sorveglianza o del comitato per  il  controllo
          sulla gestione, nonche', nelle societa' che  fanno  ricorso
          al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero;
          in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della
          societa'.».