(Allegato I-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
                  Presidente della corte d'appello 
 
  1. Il presidente della corte d'appello e' eletto da tutti i giudici
della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di  tre  anni.
Il mandato del presidente della corte d'appello  e'  rinnovabile  due
volte. 
 
  2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si  svolgono  a
scrutinio segreto. E' eletto il giudice che  ottiene  la  maggioranza
assoluta. Se nessun  giudice  ottiene  la  maggioranza  assoluta,  si
procede ad un secondo scrutinio ed e' eletto il giudice  che  ottiene
il maggior numero di voti. 
 
  3.  Il  presidente  della  corte  d'appello  dirige  le   attivita'
giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e  presiede  la
corte d'appello riunita in seduta plenaria. 
 
  4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal  mandato  prima
della scadenza, si procede  all'elezione  di  un  successore  per  il
periodo restante.