Art. 13 
 
 
Fondo   per   lo   sviluppo   degli   investimenti   nel   cinema   e
                          nell'audiovisivo 
 
  1.  A  decorrere   dall'anno   2017,   nel   programma   «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della  missione
«Tutela  e  valorizzazione  dei  beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e'  istituito
il  Fondo  per  lo  sviluppo  degli   investimenti   nel   cinema   e
nell'audiovisivo, di  seguito  denominato  «Fondo  per  il  cinema  e
l'audiovisivo». 
  2.  Il  Fondo  per  il  cinema  e  l'audiovisivo  e'  destinato  al
finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V
del  presente  capo,  nonche'  del   Piano   straordinario   per   il
potenziamento   del   circuito   delle   sale   cinematografiche    e
polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione  del
patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli
articoli 28  e  29.  Il  complessivo  livello  di  finanziamento  dei
predetti interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento delle
entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate
nell'anno precedente, e  comunque  in  misura  non  inferiore  a  400
milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini
IRES  e  IVA,  nei  seguenti  settori  di  attivita':   distribuzione
cinematografica  di  video  e  di  programmi  televisivi,  proiezione
cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione
di  servizi  di  accesso   a   internet,   telecomunicazioni   fisse,
telecomunicazioni mobili. 
  3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, al  Fondo  per  il  cinema  e  l'audiovisivo  sono  conferite,
altresi', le risorse finanziarie disponibili ed esistenti  presso  la
contabilita' speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a.  alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo  per
la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie  tecniche
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative
alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo  Fondo
o a valere sui fondi in esso confluiti. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  presente  legge,  sono  stabilite  le  modalita'  di
gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'articolo 39,  comma  2,  da  destinare
agli interventi  di  cui  alla  sezione  II  del  presente  capo,  da
trasferire al programma «Interventi di sostegno  tramite  il  sistema
della fiscalita'» della missione  «Competitivita'  e  sviluppo  delle
imprese» dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  5. Con decreto del Ministro, sentito  il  Consiglio  superiore,  si
provvede al riparto del Fondo per il cinema e  l'audiovisivo  fra  le
tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando
che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26  e
27 non puo' essere inferiore al 15 per cento e superiore  al  18  per
cento del Fondo medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta  del  Ministro,  con  propri  decreti,  previa
verifica della neutralita' sui saldi di finanza pubblica,  variazioni
compensative in termini  di  residui,  competenza  e  cassa  tra  gli
stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del  presente  capo  negli
stati  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Detti decreti sono trasmessi alle  Commissioni  parlamentari
competenti. 
 
          Note all'art. 13: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28   (Riforma   della
          disciplina in  materia  di  attivita'  cinematografiche,  a
          norma dell'articolo 10 della L. 6  luglio  2002,  n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
          S.O.: 
              "Art. 12. Fondo per  la  produzione,  la  distribuzione
          l'esercizio e le industrie tecniche. 
              1. E' istituito presso il Ministero  il  Fondo  per  la
          produzione, la distribuzione, l'esercizio  e  le  industrie
          tecniche. 
              2. Al Fondo di cui al comma 1  affluiscono  le  risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto: 
              a) sul fondo speciale  di  cui  all'articolo  27  della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 
              b) sul fondo particolare di cui all'articolo  28  della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 
              c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2  della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; 
              d) sul fondo di sostegno di cui  all'articolo  1  della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; 
              e) sul fondo di garanzia di  cui  all'articolo  16  del
          decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. 
              I fondi di cui alla citata  legge  n.  1213  del  1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: 
              a)  al  sostegno  degli  investimenti  promossi   dalle
          imprese  cinematografiche  per  la  produzione   di   opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne  sonore,  e  per  lo  sviluppo   di   sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale (43); 
              b)  alla  corresponsione  di  contributi  a  favore  di
          imprese di distribuzione  ed  esportazione,  anche  per  la
          realizzazione  di  versioni  dei   film   riconosciuti   di
          interesse culturale  in  lingua  diversa  da  quella  della
          ripresa sonora diretta; 
              c) alla corresponsione di  contributi  sugli  interessi
          dei mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in  conto
          capitale  a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e   dei
          proprietari di sale cinematografiche, per la  realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature, con particolare riguardo  all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; 
              d)  alla  concessione  di  mutui  decennali   a   tasso
          agevolato o  contributi  sugli  interessi  a  favore  delle
          industrie tecniche cinematografiche, per la  realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale  e  tecnologico   di   teatri   di   posa,   di
          stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione,  di
          post-produzione; 
              e)  alla  corresponsione  di  contributi  destinati  ad
          ulteriori   esigenze   del    settore    delle    attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 
              3-bis. Alle risorse finanziarie del  Fondo  di  cui  al
          comma  1  non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 72 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni. 
              4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta,  sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
          tecniche di gestione del Fondo di  cui  al  comma  1  e  di
          erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
          monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. 
              6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
          data di entrata in vigore delle disposizioni contenute  nel
          presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
          del fondo di  cui  alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura residuata all'esito delle domande  valutate  secondo
          il regime transitorio di cui all'articolo 27,  confluiscono
          nel  Fondo  di  cui  al  comma  1.   Nel   medesimo   Fondo
          confluiscono, altresi', le  eventuali  risorse  relative  a
          rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al  comma
          2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 
              7. Il Ministero gestisce il Fondo di  cui  al  comma  1
          avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula  di
          convenzioni  con  uno   o   piu'   istituti   di   credito,
          selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti,  in  base
          ai criteri delle piu' vantaggiose  condizioni  di  gestione
          offerte    e    della    adeguatezza    delle     strutture
          tecnico-organizzative  ai  fini   della   prestazione   del
          servizio. Le risorse del medesimo  Fondo  sono  versate  su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario del servizio, per il funzionamento della  quale
          si applicano le modalita'  previste  dall'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
              8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma  1
          resta affidata,  fino  al  31  dicembre  2006,  alla  Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.".