Art. 13 
 
          Stato di previsione del Ministero delle politiche 
       agricole alimentari e forestali e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2017, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 12). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte
nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed  internazionali
e dello sviluppo rurale», nell'ambito  della  missione  «Agricoltura,
politiche agroalimentari e  pesca»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  l'anno
finanziario 2017, ai competenti capitoli dello  stato  di  previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per  il
medesimo  anno,  secondo   la   ripartizione   percentuale   indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione
e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2017,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
«Somme da ripartire per assicurare la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale»  istituito  nel  programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione»,  nell'ambito   della
missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo
stato di previsione, destinato alle finalita' di cui  alla  legge  23
dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione,  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario  2017,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtu' di accordi di  programma,  convenzioni  ed
intese per il  raggiungimento  di  finalita'  comuni  in  materia  di
telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno  1998,  n.
191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante:
          "Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo  2003,  n.
          38", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 24  giugno  2004,
          n. 146. 
              Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante:
          "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei  settori
          della pesca e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento
          della vigilanza e del controllo della  pesca  marittima,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo  2003,  n.
          38", e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 14  giugno  2005,
          n. 136. 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          24 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio): 
              "Art. 24. Fondo presso il Ministero del tesoro 
              1. - Omissis. 
              2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro  il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
              a) 4 per cento per il  funzionamento  e  l'espletamento
          dei   compiti   istituzionali    del    Comitato    tecnico
          faunistico-venatorio nazionale; 
              b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
          dello Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale  della
          caccia e della conservazione della selvaggina; 
              c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
          riconosciute, in proporzione alla  rispettiva,  documentata
          consistenza associativa.". 
              Si riportano  i  testi  vigenti  degli  articoli  12  e
          23-quater  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario): 
              "Art. 12. Soppressione di enti e societa' 
              1. L'INRAN e'  soppresso  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
          e le competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore  delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite al CRA. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'articolo 6,  comma  3,
          del regolamento (CE) n. 1290/2005  del  Consiglio,  del  21
          giugno 2005.  A  tal  fine,  l'Agenzia  agisce  come  unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti. 
              8. Restano  ferme  in  capo  ad  AGEA  tutte  le  altre
          funzioni previste dalla vigente normativa. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, gli  organi  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
          agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, sono: 
              a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri
          di  alta  professionalita'   e   conoscenza   del   settore
          agroalimentare; 
              b) il collegio dei revisori dei conti, composto da  tre
          membri effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Il  presidente,  scelto  tra   i   dirigenti   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  e'  designato  dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo. 
              14. Il direttore e' nominato con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  previa
          trasmissione della  proposta  di  nomina  alle  Commissioni
          parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
          espresso entro i termini stabiliti  dai  regolamenti  delle
          due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
          rinnovabile per una sola  volta  ed  e'  incompatibile  con
          altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi  altra
          attivita' professionale privata. 
              15. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
          statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
          il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
          revisori. 
              16.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17. Sono abrogati dalla  data  di  trasferimento  delle
          funzioni, di cui ai  commi  7  e  8,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo n. 165 del  1999  incompatibili  con  i
          commi da 1 a 16 del  presente  articolo  e  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  l'articolo  9  del
          citato decreto legislativo. 
              18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in  liquidazione,
          di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  29  marzo
          2004, n.  99,  e'  soppressa.  Al  fine  di  razionalizzare
          l'attuazione delle  politiche  promozionali  di  competenza
          nazionale nell'ambito  della  promozione  all'estero  delle
          produzioni agroalimentari italiane e rendere piu'  efficaci
          ed   efficienti   gli    interventi    a    favore    della
          internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
          gia' svolte da  Buonitalia  s.p.a.  in  liquidazione,  sono
          attribuite  all'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
          semplificazione, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  e'  disposto  il  trasferimento   delle
          funzioni e delle risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
          liquidazione all'Agenzia per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al
          presente comma. Con ulteriore decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione,  da  emanare
          entro  sessanta  giorni  dalla  chiusura  della   fase   di
          liquidazione, e' disposto il trasferimento delle  eventuali
          risorse strumentali e  finanziarie  residue  di  Buonitalia
          s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I  dipendenti  a  tempo
          indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
          dicembre 2011, previo espletamento  di  apposita  procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
          deroga  ai  limiti   alle   facolta'   assunzionali,   sono
          inquadrati, anche in  posizione  di  sovrannumero  rispetto
          alla dotazione organica  dell'ente,  riassorbibile  con  le
          successive vacanze, nei  ruoli  dell'ente  di  destinazione
          sulla  base  di  un'apposita  tabella   di   corrispondenza
          approvata con il predetto decreto. I  dipendenti  traferiti
          mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
          al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso   in   cui   il
          trattamento  economico  predetto   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia  i
          dipendenti percepiscono per la  differenza  un  assegno  ad
          personam  riassorbibile  con  i  successivi   miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato. 
              19. Al fine di semplificare le procedure  di  riordino,
          trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
          statali,  nonche'  di   strutture   pubbliche   statali   o
          partecipate   dallo   Stato,   i    regolamenti    previsti
          dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244  del  2007
          sono  emanati,  anche  sulla  base   delle   proposte   del
          commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          sentito il Ministro vigilante. 
              20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi
          collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
          regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma  2,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  le
          attivita'    svolte    dagli    organismi    stessi    sono
          definitivamente  trasferite  ai  competenti  uffici   delle
          amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano.  Restano
          fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
          nazionali di cui all'articolo 11  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
          n.  266,  l'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  103,  la
          Consulta  nazionale  per  il  servizio  civile,   istituita
          dall'articolo 10, comma 2, della legge 8  luglio  1998,  n.
          230, l'Osservatorio per  il  contrasto  della  pedofilia  e
          della pornografia minorile, di cui all'articolo  17,  comma
          1-bis, della  legge  3  agosto  1998,  n.  269  nonche'  il
          Comitato nazionale di parita' e  la  Rete  nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'. 
              21. 
              22. 
              23.   La   Commissione   scientifica   CITES   di   cui
          all'articolo 4, comma 5, della legge 7  febbraio  1992,  n.
          150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
          68 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e  29,
          comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  2006,  n.  248.  La  partecipazione  alla
          Commissione e' a  titolo  gratuito  e  non  da'  diritto  a
          corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
          presenza  e  rimborsi  spese,  fatti  salvi  gli  oneri  di
          missione.  Agli  oneri  derivanti   dall'applicazione   del
          precedente periodo, quantificati in euro  ventimila  annui,
          si provvede mediante corrispondente riduzione, a  decorrere
          dall'entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6,  comma
          1, della legge 31 luglio 2002, n. 179. 
              24. 
              25. 
              26. 
              27. 
              28. 
              29. 
              30. 
              31. 
              32. 
              33. 
              34. 
              35. 
              36. 
              37. 
              38. 
              39. All'articolo  15,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, dopo il secondo periodo e'  aggiunto  il  seguente:
          «L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata  di
          tre anni e puo' essere prorogato,  per  motivate  esigenze,
          una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
          tale periodo, le residue attivita' liquidatorie  continuano
          ad essere svolte dal Ministero  vigilante  ai  sensi  della
          normativa vigente.». 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 
              41. 
              42. 
              43. 
              44. 
              45. 
              46. 
              47. 
              48. 
              49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi
          Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge  23
          luglio 2009, n.  99,  e'  soppressa  e  i  relativi  organi
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51. 
              50.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dello sviluppo economico e' nominato un  dirigente
          delegato che esercita i poteri attribuiti al  presidente  e
          al consiglio di  amministrazione  dell'associazione,  fatti
          salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e  provvede  alla
          gestione delle operazioni di liquidazione  delle  attivita'
          ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
          pendenze dell'ente  soppresso.  Il  dirigente  delegato  e'
          individuato tra i dirigenti del  Ministero  dello  sviluppo
          economico e il relativo incarico  costituisce  integrazione
          dell'oggetto   dell'incarico   di   funzione   dirigenziale
          conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
          del trattamento economico complessivo. 
              51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  il  bilancio  di  chiusura
          dell'ente soppresso e' deliberato dagli  organi  in  carica
          alla    data    di    cessazione    dell'ente,    corredato
          dall'attestazione redatta dall'organo interno di  controllo
          in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e
          trasmesso per l'approvazione al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              52. Le funzioni attribuite all'associazione di  cui  al
          comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
          sia  esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,   anche
          giudiziale, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che,
          previo accertamento  della  sussistenza  e  dell'attualita'
          dell'interesse pubblico allo svolgimento  delle  attivita',
          esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con  i
          propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui  al  comma
          53. 
              53. Le convenzioni in essere tra  l'associazione  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla  data
          di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto   e   le
          corrispondenti     somme,     impegnate      in      favore
          dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite  in
          un apposito fondo da istituire nello  stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo  economico  e  sono  destinate
          alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
              54.  Il  personale  di  ruolo  in  servizio   a   tempo
          indeterminato presso  l'associazione  Luigi  Luzzatti  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
          economico.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la  semplificazione  e'  approvata  apposita   tabella   di
          corrispondenza   per    l'inquadramento    del    personale
          trasferito.  Con  regolamento   da   adottarsi   ai   sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge  n.  400  del
          1988, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adegua  la
          propria dotazione organica in  misura  corrispondente  alle
          unita' di personale effettivamente trasferite e la  propria
          organizzazione. Il personale trasferito al Ministero  dello
          sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
          godimento. 
              55. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              56.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione  dell'associazione  cessano
          di  avere  effetto  il   quindicesimo   giorno   successivo
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto;  entro  tale
          data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
          oltre l'originaria scadenza per far fronte  alle  attivita'
          previste dal comma 50. 
              57. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
          versato all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  risorse
          strumentali dell'associazione sono acquisite al  patrimonio
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              58. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
          luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni  legislative
          e normative in contrasto con la presente norma. 
              59. A decorrere  dal  1º  gennaio  2014  la  Fondazione
          Valore Italia di cui all'articolo 33 del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273,  convertito  in  legge  23  febbraio
          2006, n. 51 e' soppressa e i relativi  organi,  oggetto  di
          scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice  civile,
          decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
              60.  Il  commissario  in  carica   al   momento   della
          soppressione di cui al  comma  59  esercita  i  poteri  del
          presidente  e  del  consiglio  di   amministrazione   della
          fondazione e provvede alla gestione delle operazioni  della
          liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
          e  alla  definizione  delle   pendenze   della   fondazione
          soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal  fine,
          dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   un
          apposito  Fondo  al  quale  sono  trasferite   per   essere
          destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
          gestione  liquidatoria,  anche  le  somme   impegnate   dal
          Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con  un
          apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          compenso dovuto al commissario e' determinato dal  Ministro
          dello sviluppo economico. 
              61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
          verifica altresi' la  disponibilita'  degli  operatori  del
          mercato a subentrare nell'esecuzione del  progetto  per  la
          realizzazione   dell'Esposizione    permanente    di    cui
          all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24  dicembre
          2003, n. 350, senza previsione e impegno di  oneri  per  il
          bilancio dello Stato,  provvedendo,  se  del  caso,  previa
          autorizzazione del Ministero dello sviluppo  economico,  al
          trasferimento dei relativi rapporti e attivita'  in  essere
          alla  data  del  presente  decreto.  In  caso  di   mancato
          trasferimento entro la data del  30  giugno  2014  tutti  i
          rapporti di cui e' parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
          diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
          denominata, per l'estinzione anticipata. 
              62. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          dalla data di cui al comma 59  alla  gestione  diretta  del
          programma,  oggetto  di  specifica   convenzione   con   la
          Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma  di
          agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese
          italiane per la  valorizzazione  economica  dei  disegni  e
          modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
          trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un   conto
          corrente vincolato allo scopo. Tali  risorse  sono  versate
          all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad  apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del
          suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              63. Le convenzioni in essere alla data di cui al  comma
          59 tra  il  Ministero  e  la  Fondazione  soppressa  e  tra
          quest'ultima e soggetti terzi, fatte  salve  le  previsioni
          dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della
          soppressione assicura  il  controllo  delle  attivita'  del
          commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
          il bilancio  di  chiusura  della  Fondazione  soppressa  e'
          presentato dal commissario per l'approvazione al  Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
          collegio dei  revisori.  Il  bilancio  da'  evidenza  della
          contabilita'  separata  attivata  per  la  gestione   della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  la
          Fondazione, concernente la realizzazione del  programma  di
          cui al comma 62. I compensi,  le  indennita'  o  gli  altri
          emolumenti comunque denominati spettanti  al  collegio  dei
          revisori sono corrisposti fino  agli  adempimenti  previsti
          dal presente comma e comunque non oltre i 15  giorni  dalla
          data di cui al comma 59. 
              65. Le risorse umane,  nei  limiti  del  personale  con
          contratti di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato  in
          servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
          sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che
          provvede corrispondentemente  ad  incrementare  la  propria
          dotazione organica. 
              66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei
          ruoli del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico adottato di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione  e  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze,  previo   espletamento   di   apposita   procedura
          selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
          tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
          la Fondazione e quelle del  Ministero  tenuto  conto  delle
          mansioni svolte e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto
          personale puo' essere destinato, in tutto  o  in  parte,  a
          supporto delle attivita' del commissario per il  compimento
          delle operazioni di cui ai commi 60 e 61. 
              67. I dipendenti trasferiti mantengono  il  trattamento
          economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle
          voci  fisse  e   continuative,   corrisposto   al   momento
          dell'inquadramento.  Nel  caso  in  cui  tale   trattamento
          risulti piu' elevato rispetto  a  quello  previsto  per  il
          personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
          assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
              68.  I  contratti  di  consulenza,  di   collaborazione
          coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale  e
          i rapporti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  in
          corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
          avere effetto il quindicesimo giorno successivo  alla  data
          di cui al comma 59; entro tale data,  il  commissario  puo'
          prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza  per
          far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
              69. L'eventuale attivo netto risultante dalla  chiusura
          della gestione del commissario e le disponibilita'  liquide
          costituenti il  Fondo  di  dotazione  della  Fondazione,  o
          comunque  destinate  alla  realizzazione   dell'Esposizione
          permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali   della
          Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
          sviluppo economico. 
              70. Dalla data di cui al comma  59,  sono  abrogati,  i
          commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge  24  dicembre
          2003, n. 350 e l'articolo 1,  comma  230,  della  legge  30
          dicembre 2004, n.  311,  nella  parte  in  cui  dispone  lo
          stanziamento  delle  risorse  del   predetto   Fondo   alle
          attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della  legge
          24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del  decreto-legge
          30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio
          2006, n. 51  e  le  eventuali  disposizioni  legislative  e
          normative in contrasto con la presente disposizione. 
              71. La titolarita' degli affidamenti  diretti  disposti
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  in  favore   di
          Promuovi Italia S.p.A.  (nel  seguito  Promuovi  Italia)  e
          delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
          Ministero e' trasferita  a  titolo  gratuito,  a  decorrere
          dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  73,
          all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
          lo sviluppo  d'impresa  -  Invitalia  S.p.A.  (nel  seguito
          Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa  interamente
          partecipata. La societa' conferitaria subentra in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento. 
              72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
          da  Promuovi  Italia  alla  societa'  conferitaria  i  beni
          strumentali e, previo subentro nei  relativi  contratti  di
          lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato  nello
          svolgimento delle attivita'; la societa' subentra  altresi'
          in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
          professionali  in  essere  alla  data  di   perfezionamento
          dell'accordo di cui al successivo comma 73. 
              73. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo  per
          l'individuazione  della  societa'  conferitaria   e   delle
          attivita',  dei   beni   e   del   personale   oggetto   di
          trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e  i
          criteri  per  la  regolazione   dei   rispettivi   rapporti
          economici; lo schema del  predetto  accordo  e'  sottoposto
          alla preventiva approvazione, da esercitarsi  d'intesa  con
          il Ministro per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo
          sport,   del   Ministero    dello    sviluppo    economico,
          nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  all'articolo
          1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              74. Al comma 8-bis dell'articolo 12  del  decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle
          attivita'  produttive»  e:  «Il  Ministro  delle  attivita'
          produttive»,  sono   sostituite,   rispettivamente,   dalle
          seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e  «Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i  soggetti  di
          cui al  medesimo  comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
          disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 
              75. L'incarico di commissario  per  la  gestione  delle
          societa' cooperative di cui all'articolo  2545-sexiesdecies
          del codice civile, commissario liquidatore  delle  societa'
          cooperative  sciolte  per  atto   dell'autorita'   di   cui
          all'articolo   2545-septiesdecies   del   codice    civile,
          commissario  liquidatore  delle  societa'  cooperative   in
          liquidazione coatta amministrativa  di  cui  agli  articoli
          2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
          marzo  1942,  n.  267,  e'  monocratico.   Il   commissario
          liquidatore esercita personalmente le funzioni del  proprio
          ufficio;  nel  caso  di  delega  a  terzi   di   specifiche
          operazioni,  l'onere  per  il  compenso  del  delegato   e'
          detratto dal compenso del commissario. 
              76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
          amministrativa  delle  societa'  cooperative   nonche'   la
          contestuale o successiva nomina  del  relativo  commissario
          liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
          civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e'
          adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
              77.   Nelle   procedure    di    liquidazione    coatta
          amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
          dei commissari e dei membri del comitato  di  sorveglianza,
          ove previsto, ed i relativi criteri di  liquidazione,  sono
          determinati con  decreto  non  regolamentare  del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
          dell'economia e delle finanze, che individua  modalita'  di
          remunerazione dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di
          criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
          efficacia ed  efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto
          conto, per quanto applicabili e con  gli  adattamenti  resi
          necessari  dalla  specificita'   della   procedura,   delle
          disposizioni di cui  al  decreto  ministeriale  25  gennaio
          2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento
          dei  compensi  spettanti  ai  curatori  fallimentari  e  la
          determinazione dei compensi nelle procedure  di  concordato
          preventivo». In ogni caso la remunerazione  dei  commissari
          liquidatori non puo' essere  superiore  a  quella  prevista
          all'entrata in vigore del presente decreto. 
              78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
          n.  216,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   24
          febbraio  2012,  n.  14,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al  comma  5,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»  ed  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata
          adozione, entro il predetto termine, dello  statuto  e  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  di  cui
          all'articolo   36,   comma   5,   settimo   periodo,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia e' soppressa e le  attivita'  e  i  compiti  gia'
          attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti a  decorrere  dal  1°(gradi)
          ottobre 2012, che rimane titolare  delle  risorse  previste
          dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, e  cui  sono  contestualmente  trasferite  le
          risorse   finanziarie   umane   e   strumentali    relative
          all'Ispettorato   di   vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali di cui al medesimo comma 5»; 
              b) al  comma  6,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio
          dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite
          dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»; 
              b) al  comma  7,  le  parole:  «31  luglio  2012»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012». 
              80. All'articolo 83-bis, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «A  tale  fine  nella  fattura  viene   indicata,
          altresi',  la   lunghezza   della   tratta   effettivamente
          percorsa»; 
              b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: 
              «14. Ferme restando le sanzioni previste  dall'articolo
          26  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e  successive
          modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
          novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione
          delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione
          amministrativa pecuniaria pari al doppio  della  differenza
          tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base  dei  costi
          individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
          norme di cui ai commi 13  e  13-bis  consegue  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari   al   dieci   per   cento
          dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a
          1.000,00 euro»; 
              c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: 
              «15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
          dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia  delle  entrate  in
          occasione dei controlli ordinari e straordinari  effettuati
          presso le imprese  per  la  successiva  applicazione  delle
          sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689». 
              81. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il
          Comitato    centrale    per    l'Albo    nazionale    degli
          autotrasportatori  di  cui  al  Titolo   II   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
          costo   nell'ambito   del   Centro    di    responsabilita'
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. 
              82.  Sono  soppresse  le   lettere   c),   g)   ed   l)
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 21  novembre  2005,
          n. 284. 
              83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
          2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) la lettera  a)  del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente:   «a)   un   Dirigente   del   Ministero    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  con  incarico  di  livello
          dirigenziale  generale  nell'ambito  di   quelli   previsti
          dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 3 dicembre 2008,  n.  211  "Regolamento  recante
          riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti", con funzioni di Presidente»; 
              b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
          e'  eletto  dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in
          rappresentanza del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  quali  il
          primo,   responsabile   dell'attivita'   amministrativa   e
          contabile, con incarico di livello dirigenziale di  seconda
          fascia   assegnato   nell'ambito   di    quelli    previsti
          dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»; 
              c)  al  comma  1,  lettera  g)   le   parole   «quattro
          rappresentanti»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «un
          rappresentante per ciascuna». 
              84. Le disposizioni di  cui  al  comma  83  entrano  in
          vigore dal 1°(gradi) gennaio 2013. 
              85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale  per
          l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
          di sicurezza della circolazione, di controlli  sui  veicoli
          pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul  capitolo
          1330 - piano di gestione 1 -  del  bilancio  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  e'  ridotto  di  1,5
          milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5  milioni  di  euro
          per gli anni 2013 e 2014. 
              86.   Il   Comitato   centrale   per    l'Albo    degli
          autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira'  in
          particolare gli interventi necessari per  l'attuazione  dei
          controlli  sull'autotrasporto  previsti   dalle   direttive
          dell'Unione europea in materia e  dalle  intese  intercorse
          tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
          Ministero dell'interno. 
              87. Al fine di  consentire  una  sollecita  definizione
          delle procedure connesse alla soppressione  dell'INPDAP  ed
          alla sua confluenza nell'INPS e  realizzare  i  conseguenti
          risparmi previsti  dall'articolo  21  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  all'approvazione  del
          bilancio di chiusura dell'INPDAP si  provvede  mediante  la
          nomina di un commissario ad acta. 
              88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
          n.  201  del  2011,  le  parole:  «30  giugno  2012»   sono
          sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2012». 
              89.  Il  Comitato   amministratore   della   forma   di
          previdenza  complementare  denominata   FONDINPS   previsto
          dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  30  gennaio  2007,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua  ad
          operare in regime di proroga fino al perfezionamento  della
          procedura di ricostituzione dello stesso,  e  comunque  non
          oltre il  31  ottobre  2012,  con  le  riduzioni  stabilite
          dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
          1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              90.  In  funzione  del  processo  di  razionalizzazione
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  con  il
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973,  n.
          478,  e  di  contenimento   dei   costi   degli   organismi
          collegiali, il  regime  di  commissariamento  del  suddetto
          Istituto disposto, a partire  dal  22  dicembre  2011,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          i cui effetti sono confermati, mediante  la  nomina  di  un
          dirigente generale di ruolo  del  Ministero,  e'  prorogato
          fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
          il predetto Istituto secondo regole di  contenimento  della
          spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
              90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
          alla data del 7 luglio 2002, transitato alla  CONI  Servizi
          S.p.A. in attuazione dell'articolo 8  del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non  oltre  il  31
          dicembre 2013, l'articolo 30  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni  destinatarie  del
          personale  in  mobilita'   sono   trasferite   le   risorse
          finanziarie   occorrenti   per   la   corresponsione    del
          trattamento  economico  al  personale  medesimo,  nei   cui
          confronti trova applicazione  anche  il  comma  2-quinquies
          dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              La legge 23 dicembre 1999, recante:  "Razionalizzazione
          degli  interventi  nei  settori  agricolo,  agroalimentare,
          agroindustriale e forestale",  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
          16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni  alle  L.
          15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127,  nonche'
          norme in materia di formazione del personale  dipendente  e
          di  lavoro  a  distanza  nelle  pubbliche  amministrazioni.
          Disposizioni in materia di edilizia scolastica): 
              "Art. 4. Telelavoro. 
              1. Allo scopo di  razionalizzare  l'organizzazione  del
          lavoro e di  realizzare  economie  di  gestione  attraverso
          l'impiego    flessibile    delle    risorse    umane,    le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  possono
          avvalersi di forme  di  lavoro  a  distanza.  A  tal  fine,
          possono    installare,    nell'ambito     delle     proprie
          disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche  e
          collegamenti telefonici e telematici, necessari  e  possono
          autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
          salario, la prestazione lavorativa in luogo  diverso  dalla
          sede di lavoro, previa determinazione delle  modalita'  per
          la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 
              2.  I  dipendenti   possono   essere   reintegrati,   a
          richiesta, nella sede di lavoro originaria. 
              3. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400  ,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
          l'Autorita'    per     l'informatica     nella     pubblica
          amministrazione, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  disciplinate
          le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
          presente articolo, ivi  comprese  quelle  per  la  verifica
          dell'adempimento  della  prestazione   lavorativa,   e   le
          eventuali abrogazioni di norme  incompatibili.  Le  singole
          amministrazioni adeguano i propri ordinamenti  ed  adottano
          le  misure  organizzative  volte  al  conseguimento   degli
          obiettivi di cui al presente articolo. 
              4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
          e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono
          con proprie leggi. 
              5. La  contrattazione  collettiva,  in  relazione  alle
          diverse  tipologie  del  lavoro  a  distanza,  adegua  alle
          specifiche  modalita'  della  prestazione   la   disciplina
          economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
          interessati.  Forme  sperimentali  di  telelavoro   possono
          essere  in  ogni   caso   avviate   dalle   amministrazioni
          interessate,   sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente    rappresentative    e    l'Autorita'     per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione,   dandone
          comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del  presidente  della  repubblica  8  marzo  1999,  n.  70
          (Regolamento  recante  disciplina  del   telelavoro   nelle
          pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo  4,  comma
          3, della legge 16 giugno 1998, n. 191): 
              "Art. 3. Progetti di telelavoro 
              1. Nell'ambito  degli  obiettivi  fissati  annualmente,
          l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base
          delle proposte dei responsabili degli  uffici  dirigenziali
          generali   o   equiparati,    individua    gli    obiettivi
          raggiungibili mediante il ricorso a  forme  di  telelavoro,
          destinando apposite risorse per il suo svolgimento. 
              2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla  base
          di  un  progetto  generale  in  cui  sono   indicati:   gli
          obiettivi,  le   attivita'   interessate,   le   tecnologie
          utilizzate ed  i  sistemi  di  supporto,  le  modalita'  di
          effettuazione secondo principi di ergonomia  cognitiva,  le
          tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di  cui
          si prevede il coinvolgimento, i tempi  e  le  modalita'  di
          realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
          modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
          e i benefici, diretti e indiretti. 
              3. Nell'ambito del progetto  di  cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
          e semplificare  attivita',  procedimenti  amministrativi  e
          procedure  informatiche,  con  l'obiettivo  di   migliorare
          l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e  la  qualita'
          del   servizio,    considerando    congiuntamente    norme,
          organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 
              4. Il progetto definisce la tipologia,  la  durata,  le
          metodologie  didattiche,  le  risorse   finanziarie   degli
          interventi di formazione e di aggiornamento, anche al  fine
          di sviluppare competenze atte ad  assicurare  capacita'  di
          evoluzione  e  di  adattamento   alle   mutate   condizioni
          organizzative, tecnologiche e di processo. 
              5.  Il  progetto  e'  approvato  dal  dirigente  o  dal
          responsabile dell'ufficio o  servizio  nel  cui  ambito  si
          intendono avviare forme  di  telelavoro,  d'intesa  con  il
          responsabile dei sistemi informativi, ove presente.  Quando
          siano interessate piu' strutture, il progetto e'  approvato
          dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale  generale  od
          equiparato. 
              6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
          le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita'  in
          telelavoro. 
              7.  Le  amministrazioni  pubbliche,  mediante  appositi
          accordi di programma, concordano  forme  di  collaborazione
          volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
          risorse. 
              8. Le forme di telelavoro di cui  al  presente  decreto
          possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
          soggetti  terzi  nel  rispetto  dei  criteri  generali   di
          uniformita', garanzia e trasparenza. 
              9. Restano ferme le competenze  affidate  all'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   dal
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  e  successive
          modificazioni.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  15  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
              "Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni 
              1.  Anche  al   di   fuori   delle   ipotesi   previste
          dall'articolo  14,  le  amministrazioni  pubbliche  possono
          sempre concludere tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
          svolgimento in collaborazione  di  attivita'  di  interesse
          comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2 e 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.".