Art. 13 Intervento dello Stato 1. Il presente Capo II disciplina modalita' e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani. 2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da societa' italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II. 3. Nel presente Capo II per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.