Art. 13 Spostamento all'interno dell'Unione di piante specificate che sono state coltivate in vitro 1. Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi dell'art. 7, possono essere spostate fuori dalle zone delimitate e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, solo se sono rispettate le condizioni di cui ai commi da 2 a 5. 2. Le piante specificate di cui al comma 1 sono state coltivate in un sito che soddisfa le seguenti condizioni: a) essere registrato in conformita' alla direttiva 92/90/CEE; b) essere autorizzato dal Servizio fitosanitario regionale come sito indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; c) essere dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; d) essere sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni; e) per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscontrati nel sito ne' sintomi dell'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato. 3. Le piante specificate di cui al comma 1, oltre ai requisiti su indicati, sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni: a) sono state ottenute da semi; b) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in una zona del territorio dell'Unione indenne dall'organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza di tale organismo; c) sono state riprodotte in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al comma 2 e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l'assenza dell'organismo specificato. 4. Le piante specificate di cui al comma 1 sono trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili, escludendo cosi' la possibilita' di infezione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori. 5. Sono accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.